L’indennizzo diretto è una procedura liquidativa, introdotta dal DPR 254/2006, che consente a chi ha subito danni a seguito di un incidente stradale, di richiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia di assicurazione anziché a quella di controparte.
Tale procedura è consentita nel caso di incidenti che coinvolgono non più di due autovetture responsabili e se non vi sono stati danni alla persona superiori a 9 punti di invalidità.
Restano fuori da tale procedura:
- i sinistri verificatisi su territorio estero (regolamentati da apposite norme);
- i sinistri per i quali interviene il Fondo di Garanzia;
- i sinistri nei quali siano coinvolti più di due veicoli;
- i sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero;
- i sinistri in cui non vi è stato urto tra i veicoli;
- i sinistri che vedono coinvolti veicoli speciali, macchine agricole o ciclomotori non muniti della cd. “nuova targa”.
Il risarcimento ordinario, è la procedura classica con cui il danneggiato chiede e ottiene una somma di denaro della compagnia assicuratrice di chi ha causato l’incidente.
Dunque, il risarcimento diretto è chiesto dalla vittima del sinistro alla propria compagnia assicurativa, mentre il risarcimento indiretto è chiesto dalla vittima alla compagnia assicurativa della controparte coinvolta.
Ma una delle domande più comune sul punto è: “conviene esperire la procedura per il risarcimento diretto?” La risposta è no, poiché non è conveniente ricevere la liquidazione diretta dalla propria assicurazione, dato che l’assicurazione pagherà un cosiddetto “forfait” assicurativo, cioè l’importo che la compagnia assicurativa incassa a prescindere dall’entità del danno e delle lesioni per due ragioni principali:
- per lucrare sulla differenza risultante tra il risarcimento del danneggiato d il suo rimborso;
- per limitare la perdita economica nel caso in cui debba corrispondere al danneggiato un importo maggiore del rimorso che ha ricevuto.
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella.
Ariano Irpino, lì 17.07.2022