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La Mediazione familiare: più spazio a tale istituto finalizzato alla tutela dei minori

Dal 30 Giugno 2023 avranno finalmente effetto le norme sull’istruzione delle liste di professionisti, difatti l’art. 473 bis. 30 del Codice di procedura civile, comunque, prevede che, in qualsiasi momento, il giudice possa avvisare le parti della possibilità di fruire dell’iter della mediazione familiare, invitandole a rivolgersi ad un mediatore familiare per avere chiarimenti sulle finalità, sui contenuti e sulle modalità del percorso e valutare se intraprenderlo oppure no. 

Prima di procedere alla descrizione dell’istituto, specifichiamo chi può svolgere la funzione di mediatore, in seguito alla riforma del processo civile, in quanto possono far parte di questo elenco soltanto i professionisti in possesso di questi requisiti:

  1. Iscrizione da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari annoverate nella lista tenuta dal ministero delle imprese e del Made in Italy;
  2. Formazione adeguata e specifica competenza nella disciplina giuridica familiare, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti minorenni, alla violenza domestica e di genere;
  3. Condotta morale e specchiata

La spinta alla mediazione familiare al fine di incentivare la strada di una riorganizzazione condivisa e senza scontri delle relazioni familiari, entrate in crisi perché prossime o reduci da separazioni o da divorzi è stata rafforzata dalla riforma del processo civile che codifica la possibilità di ricorrere alla mediazione nelle diverse fasi del processo. 

Difatti, per rendere pienamente operative le novità, i tribunali stano istituendo dei nuovi elenchi per l’individuazione degli eventuali mediatori familiari. 

La mediazione familiare ha l’intento di far giungere ad un accordo idoneo a tutelare gli interessi delle persone coinvolte, quali i minorenni, mediante l’intervento del mediatore, persona terza ed imparziale, che non ha l’onore di risolvere la controversia bensì di aiutare gli ex a trovare semplicemente un accordo.

Sempre in base all’articolo 473-bis. 10 del Codice di rito, il giudice, qualora ne ravvisi l’opportunità e sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti che reputi siano opportuni per le parti e i figli, affinché i coniugi pervengano alla stipulazione di un accordo sempre al fine di tutelare il superiore interesse dei minori coinvolti nel procedimento. 

L’importanza che il legislatore da alla mediazione familiare è ravvisabile anche dal nuovo articolo 337- ter del Codice Civile, anch’esso modificato dalla riforma del processo civile. 

Tale norma dispone che il giudice, nell’adottare i provvedimenti concernenti i figli, prende atto, se non contrari al loro interesse, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare, si precisa ora, se raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare.

Ci sono ovviamente dei limiti al ricorso alla mediazione familiare, ovvero quando sia stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, o  se sia pendente un procedimento penale in una fase successiva al termine dell’avviso di conclusioni delle indagini preliminari in relazione alle condotte esplicitate dall’art. 473-bis. 40 del Codice di rito: si tratta, pertanto, di abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere perpetrati da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori.

Il divieto di poter intraprendere la strada della mediazione familiare sussiste anche quando le condotte relative e tali presunti reati sono allegate o se comunque emergono nel corso nella causa.

Dunque, nel caso in cui sopravvengano notizie di abusi o di violenze, il mediatore deve interrompere immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso.

La mediazione familiare è un istituto che nasce con l’auspicio di tutelare la prole qualora finisca la relazione affettiva fra i genitori, con l’intento di dover garantire il superiore interesse del minore e salvaguardare il suo sviluppo psico-fisico. 

A cura dell’Avv. Guerino Gazzella

19.06.2023