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Responsabilità genitoriale ex art. 2048 c.c.

I genitori sono responsabili degli atti compiuti dai minori, in quanto esercenti la responsabilità genitoriale, responsabilità che secondo quanto previsto dall’art. 2048 del c.c. si scinde in:

  • Responsabilità per culpa in vigilando;
  • Responsabilità per culpa in educando

La prima si realizza qualora non venga esercitata una vigilanza adeguata all’età del minore stesso, il quale in tenera età non può avere neanche una mera consapevolezza delle proprie azioni, per cui in questo caso sussiste responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne.

Il secondo tipo di responsabilità si sostanzia qualora gli esercenti la responsabilità genitoriale non dimostrano di aver impartito al minore la “giusta educazione” seguendo i dettami del “buon padre di famiglia”. Dunque, entrambi i genitori hanno l’onere di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, altrimenti, qualora non venga assolto tale onere probatorio saranno responsabili ex art. 2048 c.c. 

Un ulteriore presupposto affinché sussista tale tipologia di responsabilità è che il minore abiti con essi, per cui, la coabitazione risulta, ai fini dell’accertamento della responsabilità, un ulteriore ed imprescindibile presupposto.

Pertanto, qualora si ravvisasse la sussistenza di tutti gli elementi in grado di identificare quel fatto come illecito, in capo ai genitori verterà una responsabilità diretta, la cui prova liberatoria assumerà i connotati della c.d. “probatio diabolica”.

Parte della dottrina ha configurato questo tipo di responsabilità come oggettiva e la prova liberatoria come caso fortuito, quindi ricollegando l’evento come straordinario ed imprevedibile e quindi escludendo la colpevolezza in capo ad essi. 

Tuttavia, per i danni provocati durante le gite scolastiche o i campus estivi da bambini ancora piccoli, a risponderne saranno le figure deputate a tenerli a vista d’occhio e controllarne le azioni, come i maestri o le guide.

Un’ altra problematica da chiarire riguarda i figli di coppie separate poiché ,in tal caso, la sorte della richiesta di risarcimento potrebbe variare. Il genitore non collocatario potrebbe essere esonerato dalla responsabilità genitoriale, ad esempio per i danni causati dal figlio che si sia messo alla guida senza patente scontrandosi con un’auto non avendo avuto i mezzi per fermarlo (Cassazione 11198/2019), anche se non è sufficiente la semplice separazione per restare indenne da ogni responsabilità.

Purtroppo i reati commessi dai minorenni ad oggi si moltiplicano sempre più, in particolare, si sente sempre più parlare di pestaggi, violenze, procurati allarmi, lancio di bombe di carta, diffamazione sui social, network. Nel caso in cui i minori abbiano fatto delle bravate rilevanti solo civilmente, come firmare dei contratti o assumere debiti lasciando acconti nei negozi presi da shopping compulsivo, i genitori avranno cinque anni di tempo per attivarsi ed ottenere l’annullamento di ogni accordo. 

Pertanto, è evidente che i casi di responsabilità genitoriale per la commissione di atti illeciti da parte di un minore presentano delle caratteristiche peculiari e complesse in base al singolo caso di specie, ragion per cui ogni situazione merita di essere analizzata dettagliatamente. Di certo, è evidente che la sola maniera per non essere obbligati a risarcire i danni causati dai figli minorenni sarà quella di fornire al giudice la dimostrazione di aver loro impartito un’educazione impeccabile.

A cura dell’Avv. Guerino Gazzella

20/06/2022