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L’USUFRUTTUARIO DI UN BENE IMMOBILE PUÒ SUBIRE UN PIGNORAMENTO?

L’usufrutto è un diritto reale di godimento (ossia su una res, dal latino “cosa”) che consente al relativo titolare di usufruire di un bene altrui. Colui che è titolare del bene è definito “nudo proprietario”, mentre colui che gode del bene è l’usufruttuario. 

Considerato che possono essere oggetto di pignoramento tutti i diritti reali mobiliari ed immobiliari che sono trasferibili, possiamo affermare che anche l’usufrutto è un diritto pignorabile e, quindi, aggredibile dai creditori.

Ma che succede se l’usufruttuario ha debiti? Cosa possono fare i creditori contro di lui? 

Ovviamente l’usufruttuario è titolare di un diritto reale di godimento e pertanto, non potrà essere pignorata la nuda proprietà appartenente unicamente al nudo proprietario.

Dunque, bisogna verificare se i creditori dell’usufruttuario possono pignorare il suo diritto di usufrutto. In questo caso, sarà messo all’asta il diritto reale di godimento dell’immobile ma non la proprietà, la quale resta sempre in capo al nudo proprietario.

Tuttavia, è bene precisare che in caso di vendita forzata, permane la caratteristica della temporaneità del diritto: l’eventuale acquirente nel corso della procedura espropriativa potrà godere di quanto acquistato in sede di asta solo per il tempo per cui l’usufrutto è stato costituito (quindi sino alla scadenza prevista nel contratto d’usufrutto o, nel caso più comune, sino alla morte del debitore/usufruttuario sottoposto al procedimento esecutivo), dopodiché la piena proprietà del bene ritornerà al proprietario originario.

A cura dell’Avv. Guerino Gazzella 

Ariano Irpino, lì 14.06.2024