Focus

RICONCILIAZIONE SUCCESSIVA AL DIVORZIO: PUO’ INCIDERE SULL’ASSEGNO DIVORZILE?

La riconciliazione degli ex coniugi, successiva al divorzio, non può non avere incidenza, quale fatto sopravvenuto, sulla richiesta di revisione dell’assegno divorzile, trattandosi di una vera e propria sopravvenienza rispetto all’equilibrio anteriore, consegnato ad un giudicato rebus sic stantibus, non più capace di regolare il nuovo e modificato assetto di interessi post-coniugali.

Questo è quanto affermato dalla Cassazione civile, sez. I con ordinanza n. 6889 dell’ 8.03.2023 in seguito al ricorso della sentenza della  Corte d’Appello del 13.06.2020 n. 1857.

La Corte d’Appello di Roma, affermava che ai fini di una modifica delle condizioni di divorzio fosse necessario l’accertamento dell’effettiva esistenza di fatti nuovi sopravvenuti modificativi della situazione in relazione alla quale il precedente provvedimento era stato emesso. Nel caso di specie, con il ricorso ex art. 9 L. n. 898/1970 l’istante chiedeva la modifica dei provvedimenti emanati in sede di divorzio con particolare riferimento alle previsioni di natura economica. In particolare, il ricorrente adduceva la temporanea riconciliazione tra i coniugi, avvenuta successivamente alla pronuncia di divorzio e protrattasi per oltre 7 anni, periodo questo in cui le parti non si erano limitate a coabitare ma avevano vissuto more uxorio, tanto da aver ricostruito una comunione di vita materiale e spirituale. La convivenza more uxorio, secondo la Corte, configurava un tentativo di ricostruire una comunione di vita materiale tale da attribuire alla signora il diritto di esigere l’assegno divorzile a decorrere dall’intervenuta cessazione della nuova convivenza. 

Avverso tale pronuncia il ricorrente lamentava come primo motivo la violazione ex art. 360 c.p.c n. 3, L. n. 898 del 1970, per avere la Corte d’Appello ritenuto irrilevante e non meritevole di approfondimento istruttorio, la ripresa di una duratura e stabile convivenza more uxorio con l’ex coniuge, ai fini dell’automatica definitiva cessazione del diritto al contributo di mantenimento.

Riguardo al primo motivo di impugnazione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, sancendo il principio in base al quale la ripresa della convivenza e la ricostruzione di una nuova famiglia di fatto fra gli ex coniugi, con una nuova comunione materiale e spirituale determina un nuovo assetto dei rapporti economici derivante dalla pronuncia di divorzio. Inoltre, la Corte ha sottolineato che anche la riconciliazione avvenuta a seguito della sentenza di divorzio rende necessaria una nuova valutazione da parte del giudice della situazione economica patrimoniale dei coniugi per stabilire nuovamente la sussistenza o meno del diritto in capo alla ex moglie di percepire l’assegno divorzile.

Dunque si può affermare che la riconciliazione tra gli ex coniugi successiva al divorzio incide come fatto sopravvenuto sulla richiesta di revisione dell’assegno divorzile, per cui risulta necessaria una nuova valutazione.

A cura dell’Avv. Guerino Gazzella

Ariano Irpino, lì 06.05.2024