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REVENGE PORN: UN FENOMENO DIFFUSO ANCHE FRA I MINORI

Il revenge porn (letteralmente “pornovendetta”) consiste nella diffusione di contenuti multimediali sessualmente espliciti senza il consenso della persona ritratta, ovvero un atto di vendetta, spesso posto in essere dall’ex partner, il quale diffonde materiale sessualmente connotato che lo ritrae.

Generalmente, le immagini ed i video sono stati ottenuti durante la relazione o la frequentazione, ma non è raro che si tratti anche di contenuti ottenuti con l’inganno, ad esempio nascondendo lo smartphone o una webcam nella stanza in cui avviene il rapporto.

La Polizia Postale ha segnalato un aumento dei casi di revenge porn pari al 78%; nel contempo, sono aumentati anche i casi di c.d. sextortion, ossia il fatto di minacciare la vittima di pubblicare foto e video privati in caso di mancato adempimento ad un ricatto di vario tipo. Complice di tutto questo anche la pandemia che ha costretto molte coppie a rimanere distanti per vari periodi, aumentando le interazioni a distanza e, conseguentemente, lo scambio di contenuti multimediali. 

Occorre rilevare che, purtroppo, il revenge porn è molto diffuso anche fra i minori.

Pertanto, sorge l’esigenza di predisporre un adeguato sistema di tutela, il quale tenga conto dell’enorme influenza che i media sono in grado di esercitare nei confronti di soggetti che, per definizione, non hanno ancora raggiunto un grado di maturità psicofisica, e che quindi appaiono maggiormente esposti. In questi casi, come si fa a tutelare i minori a difendersi dalla diffusione non autorizzata di materiale pedopornografico? Il legislatore italiano, in seguito ad un’importante pronuncia del Garante spagnolo, ha dato rilevanza alla medesima normativa del GDPR, istituendo il cosiddetto “Decreto Capienze, che ha introdotto nel Codice Privacy l’art. 144-bis.

Tale decreto consente al Garante di ricevere segnalazioni da potenziali vittime di pornografia non consensuale, e di intervenire con provvedimenti d’urgenza finalizzati a bloccare la diffusione di immagini o video illeciti.

In questo modo, chiunque può inviare comunicazioni all’Autorità, compresi i minori con più di quattordici anni. Basta avere motivo di ritenere che registrazioni audio, video, o foto a contenuto sessualmente esplicito che riguardano la propria persona possano essere pubblicate online senza consenso. Ricevuta la segnalazione, il Garante si attiva tempestivamente per disporre il blocco preventivo nei confronti delle piattaforme indicate dal segnalante (attraverso l’implementazione di specifiche tecnologie, quali ad esempio i “codici hash”).

Grazie a questa importante iniziativa legislativa, l’Autorità è intervenuta con una prima serie di provvedimenti volti direttamente ai gestori di alcune piattaforme online (Facebook, Instagram e Google), al fine di bloccare la diffusione del materiale (video e foto) oggetto di segnalazione da parte di alcune persone che ne temevano la messa online. 

A cura dell’Avv. Guerino Gazzella

Ariano Irpino, lì 30.04.2024