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IL MINORE CHE ASSISTE AI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E’ CONSIDERATO PERSONA OFFESA DAL REATO.

La Sesta Sezione Penale della Cassazione, con sentenza n. 47121 depositata in data 23/11/2023, si è occupata del reato di maltrattamenti nei confronti di un infante che assiste a condotte maltrattanti poste in essere in danno di altri componenti della famiglia. 

La Suprema Corte è giunta a definire la configurabilità del reato di maltrattamenti nei confronti di un infante qualora le condotte maltrattanti siano idonee ad incidere sull’equilibrio psicofisico del minore. Dunque, la presenza del minore durante gli atti di violenta è condizione sufficiente a configurare l’aggravante, indipendentemente dalla sua età o dalla sua capacità di percepire il contesto ambientale e le condotte maltrattanti. 

Tale pronuncia giunge in seguito ad un ricorso contro sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva confermato la decisione con cui il giudice per l’udienza preliminare aveva ritenuto il padre responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. 

La Corte ha così confermato la condanna nei confronti di un uomo accusato di una serie di gravi episodi di violenza ai danni della convivente alla presenza del figlio appena nato (spesso la donna era trascinata fuori dall’abitazione, privando il bambino della presenza della madre).

Precedentemente, stessa Cassazione, sentenza n. 21087 del 2022, aveva escluso l’aggravante dei maltrattamenti assistiti, affermando espressamente che la giovanissima età del bambino non gli permetteva di cogliere compiutamente il contesto ambientale e la gravità delle condotte, indipendentemente dal numero.

L’ipotesi di maltrattamenti assistiti è inquadrata in chiave di pericolo astratto in quanto risulta determinante la probabilità di generare un danno unicamente in funzione della realizzazione tipica, ovvero i maltrattamenti, alla presenza del minore di età.

La Corte ha ritenuto che la violenza assistita sussiste a prescindere dall’età del minorenne a condizione che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui è costretto ad assistere siano tali da poter compromettere il suo normale sviluppo psicofisico.

Più esplicitamente, la Suprema Corte sottolinea che: “l’ipotesi di maltrattamenti assistiti è tipizzata in chiave di pericolo astratto in quanto assume l’elevata probabilità di produzione del danno in ragione della semplice realizzazione della condotta tipica”. 

La Legge n. 69/2019 ha introdotto il comma 6 all’art. 572 c.p. “maltrattamenti contro familiari o conviventi”, in base al quale deve ritenersi che il minore che abbia assistito anche ad un solo episodio di maltrattamento contro altri, dovrà necessariamente essere considerato persona offesa dal reato, con importanti conseguenze processuali, posto che, nella veste di persona offesa dal reato, potrà esercitare alcune facoltà quali ad esempio proporre querela, ai sensi dell’art. 120 c.p., presentare memorie ed indicare elementi di prova, ai sensi dell’art. 90 c.p.p., opporsi alla richiesta di archiviazione, ai sensi dell’art. 90 c.p.p, opporsi alla richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 410 c.p.p., oltre a giovarsi di una evidente semplificazione dell’onere probatorio a carico del Pubblico Ministero, in quanto con la riforma del 2019 sarà sufficiente provare che il minore ha assistito a maltrattamenti rilevanti, per poterlo considerare persona offesa. 

A cura dell’Avv. Guerino Gazzella

Ariano Irpino, lì 23.04.2024