Con ordinanza del 12.02.2024 la Corte di Cassazione civile rileva che: “in ipotesi di revisione dell’assegno divorzile, si richiede la presenza di “giustificati motivi” e si impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una rinnovata valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell’assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l’effettività dei mutamenti e verificare l’esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi. Dunque l’aspetto della nuova condizione economica dell’ex moglie, come fatto impeditivo derivante dalla sopravvenuta convivenza more uxorio, deve essere specificamente allegato e dimostrato dall’ex marito, poiché l’onere probatorio sul punto grava sulla parte che neghi il diritto all’assegno”.
Il caso di specie si occupava di un giudizio di revisione ex art. 9 della L. n. 898 del 1970 di un assegno divorzile disposto a favore dell’ex coniuge in funzione sia assistenziale che perequativa.
Tale giudizio di revisione era stato avviato dall’ex coniuge alla luce della relazione di stabile convivenza della ex moglie, intrapresa dopo la sentenza di divorzio. L’ex coniuge ha sollevato che tale stabile convivenza le avrebbe consentito di fruire, per effetto delle reciproche contribuzioni con il nuovo partener di maggiori disponibilità economiche rispetto a quanto rilevato in sede di divorzio.
Queste considerazioni derivavano dalle spese fatte dall’ex moglie per vacanze, crociere, frequenti viaggi in aereo per far visita al figlio all’estero, nonché dall’acquisto, in proprietà piena ed esclusiva, di un immobile produttivo locato a terzi e così produttivo di redditi.
La corte di Cassazione con tale statuizione ha posto in evidenza come una convivenza more uxorio costituisca un fatto sopravvenuto rispetto all’equilibrio anteriore ed ha statuito che va verificato se le circostanze sopravvenute e provate dalle parti abbiamo alterato gli equilibri sanciti dall’assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio, che ne aveva riconosciuto la debenza.
L’assegno divorzile, in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, per cui , mira al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Resta da aggiungere che l’aspetto della nuova condizione economica dell’ex moglie, come fatto impeditivo derivante dalla sopravvenuta convivenza more uxorio, doveva essere specificamente allegato e dimostrato dall’ex marito, poiché l’onere probatorio sul punto grava sulla parte che neghi il diritto all’assegno (Cass.3645/2023). Pertanto, nel caso di specie, la Corte di merito, una volta ritenuta provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita del beneficiario con il nuovo partner, avrebbe dovuto accertare, in presenza di allegazioni e offerta di prova dell’ex marito, se e in che termini fossero discese, dalla nuova relazione more uxorio, reciproche contribuzioni economiche (Cass.3645/2023).
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella