Focus

Violenza sulle donne: le linee direttrici del disegno di legge contro la violenza sulle donne e domestica

È stato approvato dal consiglio dei ministri il disegno di legge contro la violenza sulle donne e domestica alla luce delle troppe vittime di tali reati.

L’esigenza di creare norme più rigide e soprattutto procedure più celeri per reprimere questo grave reato è evidente, in quanto la ratio della misura cautelare sarebbe quella di prevenire la commissione di un reato laddove si evincano degli elementi che facciano sussistere la probabile fondatezza di un diritto e di un grave ed irreparabile pericolo di danno alla persona. 

 Il governo ha deciso che si debba dare più spazio alle misure cautelari e che debbano essere adottate in tempi più brevi e da magistrati con un tasso più alto di specializzazione.

Questo disegno di legge vuole modificare le modalità di applicazione del braccialetto elettronico, oltre al mantenimento di una determinata distanza, comunque non inferiore a 500 metri, dalla casa familiare o da altri luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Inoltre, si prevede che con lo stesso provvedimento che dispone l’allontanamento, se l’imputato nega il consenso all’adozione del braccialetto elettronico, il giudice prevede l’applicazione, anche congiunta, di una misura cautelare anche più grave.

In casi come questi sarà il giudice a definire la misura cautelare in merito al singolo caso di specie, dunque, applicando con piena discrezionalità la misura cautelare che ritenga più opportuna.

Sarà possibile anche applicare la misura cautelare in carcere, non solo nel caso di trasgressione alle “prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanamento dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora”, ma anche nel caso in cui vengano manomessi dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari, con le misure dell’allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. 

I pubblici ministeri e i gip avranno tempistiche più ristretti per l’applicazione della misure cautelari, infatti, i Pm dovranno valutare in massimo 30 giorni dall’iscrizione della persona interessata l’esistenza dei presupposti per l’adozione della misura, mentre i Gip avrà a disposizione sempre 30 giorni per pronunciarsi sull’applicazione.

Sarà introdotta una nuova disposizione al nostro codice di procedura penale per prevedere che, per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, i maltrattamenti in famiglia e stalking, sarà considerato in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica o di altra natura, ne emerge inequivocabilmente come autore.

Dunque, in questi casi l’arresto deve essere effettuato non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e comunque entro 48 h dal fatto.

L’attività istruttoria esperibile in tale fase è molto vasta, potendo costituire oggetto di prova qualsiasi elemento utile, per esempio una chat o la condivisione di una posizione spaziale, spontaneamente offerta dalla persona offesa. Qualunque elemento potrebbe risultare decisivo, pertanto si considerano ammissibili prove di qualsiasi natura. 

Sarà prevista anche un’ulteriore ipotesi di fermo, che prescinde dal pericolo di fuga e dalla flagranza, nei confronti della persona gravemente indiziata di maltrattamenti in famiglia o di lesioni personali o stalking o di altro delitto commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

A cura dell’Avv. Guerino Gazzella e della Dott. ssa Isabella Urciuoli

09.06.2023