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Lesione di legittima: come comportarsi.

La legittima, è la porzione di eredità che deve essere devoluta, in forza della legge, a determinati soggetti anche in presenza di una diversa volontà del “de cuius”.

L’istituto della legittima, sancito all’art. 565 del codice civile, consente di tutelare gli eredi legittimi a prescindere dalla volontà che il de cuius imprime nel proprio testamento prevedendo che sia tutelato:

  1.  il coniuge (a cui viene equiparato l’unito civilmente ai sensi della c.d Legge Cirinnà del 20.06.2016 n.76, la quale ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la disciplina sulle unioni civili e le convivenze di fatto);
  2. i figli (a cui sono equiparati i figli adottivi);
  3. gli ascendenti ma solo nel caso di assenza di figli come infra meglio precisato.

È necessario specificare che i nipoti non rientrano nel novero dei legittimari salvo il caso in cui il loro genitore premuoia a loro: in questo caso i figli, ossia i nipoti del genitore premorto, subentrano nella sua posizione per rappresentazione. Quindi, in casi come questi, il nipote non può essere escluso dalla successione e succederà nelle stesse quote del rappresentato.

Dunque, si parla di lesione di legittima, ovvero della cosiddetta quota riservata, quando l’erede non riceve ciò che gli spetta per legge, tuttavia nonostante la legge imponga la destinazione di questa quota in favore dei parenti più stretti, accade di frequente che, alla morte di un parente stretto (genitore, coniuge), ci si accorga di aver ricevuto meno di quanto effettivamente spettante per legge.  Tale situazione può verificarsi per varie ragioni, ad esempio potrebbe accadere che il de cuius abbia disposto dei suoi averi con donazioni a favore di amici e/o parenti; oppure, potrebbe verfiicarsi anche l’ipotesi in cui il de cuius abbia espressamente previsto nel testamento che tutti i propri beni, o comunque la maggior parte di essi, dovessero andare ad un’altra persona (magari ad un altro figlio).

In casi come questi, il legittimario, leso dei suoi diritti, può far dichiarare inefficaci le disposizioni testamentarie e le donazioni che ledono i suoi diritti, agendo in giudizio con l’azione di riduzione per lesione di legittima.

Con queste azioni, tutti i beni di cui il de cuius ha disposto per testamento o mediante un contratto di donazione tornano nel patrimonio ereditario, come se l’atto lesivo della legittima non fosse mai stato posto in essere, per poi essere trasmessi a favore dei legittimari stessi.

 Ovviamente, per poter agire validamente in riduzione, il legittimario leso deve rispettare due condizioni essenziali: 

  1. deve aver accettato l’eredità con il beneficio d’inventario ed è necessario quando l’erede chiede la riduzione di disposizioni effettuate a favore di persona che non sono chiamate come coeredi;
  2. deve imputare alla propria porzione di legittima quanto ricevuto dal de cuius, a titolo di donazione o per testamento, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

Si ricordi che l’azione di riduzione per lesione di legittima (art. 554 ss c.c) si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione e decorso tale termine il legittimario non potrà più agire per tutelare i propri diritti.

Per quanto riguarda le modalità di riduzione, la legge prevede un preciso ordine da seguire per la riduzione delle attribuzioni in caso di lesione della legittima: 

  1. In primis, si dovrà agire contro le attribuzioni a favore di coloro che sono eredi per legge nel caso in cui si apra la successione legittima;
  2. in secundis, si agisce contro le disposizioni testamentarie e, da ultimo, si agisce contro le donazioni effettuate dal de cuius quando era in vita.

A cura dell’Avv. Guerino Gazzella e della Dott.ssa Isabella Urciuoli.