Focus

Rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.: un nuovo strumento per la perfezione della funzione nomofilattica

Il d.gls. del 10.10.2022 n. 249 ha introdotto l’art. 363 bis del codice di procedura civile, il quale è applicabile a tutti i procedimenti di merito pendenti. 

L’art. 363 bis c.p.c prevede dunque che il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto qualora concorrano quattro condizioni essenziali:

  1. La questione deve essere “necessaria alla definizione anche parziale del giudizio;
  2. la stessa non deve essere stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione;
  3. deve presentare “gravi difficoltà interpretative”;
  4. deve essere “suscettibile di porsi in numerosi giudizi”.

Un’altra condizione essenziale è la motivazione dell’ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale, la quale deve indicare anche le diverse interpretazioni possibili, in modo tale da consentire alla Corte di Cassazione di avere già una multipla prospettazione della possibile risoluzione della questione.

Dal giorno in cui tale ordinanza viene depositata presso la Corte di Cassazione, il procedimento di merito resta sospeso, ovviamente eccezion fatta per l’eventuale compimento di atti urgenti e per le attività istruttorie non dipendenti dalla questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

Questa nuova disposizione sembra volersi proporre come nuovo “strumento offerto dall’ordinamento per la perfezione della funzione nomofilattica”, non slegando l’esercizio della nomofilachia all’esercizio della funzione attinente allo ius litigatoris, intervenendo in una fase del processo di cognizione, postulando che sia garantito il contraddittorio fra le parti e mantenendo una stretta inerenza alla concreta vicenda processuale. 

È assicurato dunque che il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione abbia un’efficacia vincolante nel giudizio di merito a quo ed anche esterna nei successivi processi fra le stesse parti. 

Le condizioni per poter usufruire di tale rinvio pregiudiziale sono rigide e specifiche, in quanto la disposizione prevede che la questione richieda “gravi difficoltà interpretative” ed appaia “suscettibile di porsi in numerosi giudizi”.

La domanda che sorge spontanea è: secondo quale parametro si può misurare una grave difficoltà interpretativa?

Ovviamente sarà la prassi a rispondere a tali quesiti, auspicando che si faccia un giusto utilizzo di tale strumento processuale. 

I primi commenti della dottrina hanno individuato analogie ed affinità con il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 TFUE, con il rinvio alla Corte Edu di cui all’ancora inattuato Protocollo 16 ed infine con lo stesso rinvio alla nostra Corte Costituzionale. 

Il nuovo art. 363 bis cpc rappresenta una delle innovazioni più rilevanti della riforma del rito civile, trattandosi di uno strumento di nomofilachia preventiva con dichiarati fini deflattivi e dunque finalizzato a garantire economia processuale. 

A cura dell’Avv. Guerino Gazzella e della Dott.ssa Isabella Urciuoli.