Spesso ci si chiede quale sia l’età in cui i minori possano esperire personalmente il consenso alla pubblicazione delle proprie immagini e dati relativi alla propria persona.
Quest’ultimo è divenuto un quesito quotidiano in considerazione del fatto che la pubblicazione delle immagini di soggetti minorenni sui social è ormai consuetudine della maggior parte della popolazione, la quale, evidentemente, non è consapevole di quelli che sono i rischi, sia da un punto di vista processuale e sia in merito a quella che dovrebbe essere la tutela più assoluta da porre nei confronti del minore stesso.
Dunque, occorre fare chiarezza, evidenziando le norme di riferimento che bisogna conoscere.
La tutela del minore si ritrova in diverse fonti del diritto, nazionali, comunitarie e internazionali.
Basti ricordare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, la Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia (art. 19), la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del minore del 1996 la Carta di Nizza del 2000 (art. 24) ed infine il Codice della privacy, riformato dapprima dal GDPR 2016/679 e successivamente dal decreto legislativo n. 101 del 2018.
Prima dell’avvento di internet e del profuso utilizzo delle piattaforma social l’art. 96 della legge 633/1941 sul diritto d’autore ha stabilito che: “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”, stabilendo la necessità di un consenso da parte del soggetto alla diffusione della sua immagine. L’art. 97 della suddetta legge prevede una deroga a quanto sancito dall’art. 96.
Ed occorre coerentemente citare la normativa presente nel nostro codice civile agli artt. 10 e 2043, dove troviamo la disciplina per le situazioni patologiche, laddove nei casi in cui l’immagine è stata pubblicata fuori dai casi consentiti dalla legge, l’autorità giudiziaria può disporre che cessi l’abuso e che venga risarcito il danno.
Per i minori tale tutela si fa ancora più intensa e difatti sia l’art 16 della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo (recepita in Italia con la legge 176/1991), il quale prevede che: “nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione”, sia con il GDPR, il quale all’art. 38 stabilisce che “I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti i relazione al trattamento dei dati personali”.
Pertanto, viene stabilita un’età in cui è consentita la pubblicazione di immagini personali senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, in Italia il legislatore ha previsto che il minore a 14 anni possa esperire il proprio consenso.
Ci sono Stati come l’Inghilterra che hanno abbassato tale età anche ai 13 anni.
Ma la domanda che sorge spontanea è: i minori a 14 anni hanno la consapevolezza dei rischi che corrono pubblicando le proprie immagini sulle piattaforme informatiche?
Nel momento in cui si pubblica un’immagine, tale immagine viene esposta su una “vetrina” dinanzi alla quale potrebbe passare una platea potenzialmente infinita, tra cui potrebbero nascondersi utenti con cattive intenzioni, come furti d’identità, manipolazioni digitali e simili.
È evidente che la decisione del nostro legislatore, nel prevedere tale età per esperire il consenso alla pubblicazione di immagini, sia connessa all’esigenza di adeguarsi al mutamento della società, al fatto che ad oggi i minori nascono con un approccio diverso agli strumenti informatici rispetto alle vecchie generazioni e che l’utilizzo di internet ad oggi è divenuto fonte di conoscenza, di comunicazioni, di interlocuzione, di socializzazione, ed escludere a priori l’accesso dei minori ad internet sarebbe illogico in una società ormai informatizzata come la nostra.
Non bisogna trascurare il dato normativo relativo al diritto all’immagine, sancito all’art. 10 del nostro codice civile, un diritto che rientra nella categoria dei diritti della personalità, totalmente alienabili, intrasmissibili, irrinunziabili ed imprescrittibili, per cui ogni individuo deve potere avere l’esclusiva potestà di tale diritto, anche i minori di 14 anni, laddove secondo il legislatore nazionale dovrebbe sussistere una capacità di discernimento e di autodeterminazione.
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella e della Dott.ssa Isabella Urciuoli.