La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, disciplinata agli artt. 4 e ss. del Codice delle leggi antimafia, è una misura di prevenzione personale disposta dall’Autorità giudiziaria.
I destinatari della sorveglianza sono:
- a) gli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale;
- b) i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all’articolo 418 del codice penale;
- d) gli indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo 270-sexies del codice penale;
- e) coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
- f) coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica della violenza;
- g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);
- h) gli istigatori, mandanti e finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti;
- i) le persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché le persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l’incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive;
i-bis) i soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 640-bis o del delitto di cui all’articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice;
i-ter) i soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale.
Per la sorveglianza speciale, si è soliti distinguere tre diverse ipotesi:
➢ Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza “semplice”.
Consiste nella sorveglianza che l’Autorità di pubblica sicurezza esercita sul soggetto in relazione a tutte le prescrizioni che l’Autorità giudiziaria gli ha imposto con il provvedimento al fine di vanificarne la pericolosità ed ostacolare, o comunque rendere disagevole, il compimento di iniziative criminose;
➢ Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di soggiorno in uno o più comuni o in uno o più regioni.
Alla sorveglianza speciale semplice può essere aggiunta, ove le circostanze lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, nonché in una o più regioni. Il fine ulteriore di questa misura è quello di impedire al soggetto pericoloso la frequentazione di luoghi che hanno causato o comunque favorito la sua pericolosità, delimitando la sua attività ed impedendogli la contaminazione di altri luoghi.
➢ Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
È la più afflittiva delle misure di prevenzione personali applicabili dall’Autorità giudiziaria. L’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale è applicabile in aggiunta alla sorveglianza speciale semplice, nei casi in cui le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica. La severità della misura è giustificata dal maggior livello di minaccia sociale attribuito al soggetto, da cui discende la necessità di adottare un’ulteriore limitazione della sua libertà e un più stringente controllo ad opera delle forze dell’ordine. Il destinatario, infatti, non può allontanarsi dal comune di residenza o di dimora.
La proposta volta all’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Codice delle leggi antimafia, può essere avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dal Questore e dal Direttore della DIA.
Il provvedimento del Tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione, che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.
Il provvedimento che dispone la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, su istanza dell’interessato e sentita l’Autorità di pubblica sicurezza che ha formulato la proposta, può essere revocato o modificato dal Tribunale competente, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato.
L’inosservanza delle prescrizioni imposte con il decreto applicativo della sola sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è sanzionata, ai sensi dell’art. 75, comma 1, D.lgs. n. 159/2011, con l’arresto da tre mesi ad un anno.