Accanto alle misure di prevenzioni tipiche contenute nel D.lgs. n. 159/2011, ne esistono altre, che vengono definite «atipiche» proprio perché non comprese all’interno del Codice delle leggi antimafia, e caratterizzate da presupposti e modalità applicative proprie. Una di esse è il D.A. SPO..
Entrato in vigore con la Legge 13 dicembre 1989, n. 401, il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive viene a configurarsi come misura di prevenzione atipica disposta con provvedimento del Questore nei confronti di quelle categorie di soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, ovvero a quelli, specificatamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni stesse.
Per “manifestazioni sportive” si intendono quelle competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Rimangono pertanto estranee alla previsione legale e, conseguentemente, esulano dall’area applicativa della misura di prevenzione in esame, le manifestazioni a carattere sportivo non gestite dagli enti di cui all’art. 2 bis, Legge n. 377/2001, quali, ad esempio: le competizioni organizzate dalle scuole, per scopi educativi o per altre motivazioni, anche di tipo pubblicitario.
Il primo comma dell’art. 6, L. 401/1989, individua i destinatari del provvedimento di D.A.Spo. in:
- a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
- b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);
- c) coloro che rientrano nella categoria di pericolosità prevista dall’articolo 4, comma 1, lettera d), del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
L’ art. 3, L. n. 241/1990, sancisce l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
Il Questore, pertanto, è chiamato a delineare nel provvedimento di D.A.Spo. le ragioni di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica del soggetto, con riferimento all’accesso alle manifestazioni sportive o ai luoghi connessi alle stesse.
Nel contenuto obbligatorio del provvedimento di D.A.Spo. è poi ricompresa anche la specifica indicazione delle competizioni alle quali si applica l’interdizione. Si rimanda, a tal proposito, a quanto già esposto nel paragrafo dedicato all’ambito oggettivo di applicazione del D.A.Spo.
Infine, il provvedimento deve indicare la DURATA del divieto, non superiore né inferiore a quella prevista dalla legge.
Con riguardo al divieto di accesso, ex art. 6, comma 1, è esperibile, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ricorso gerarchico, per motivi di legittimità o di merito, al Prefetto ovvero ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al competente TAR, o, ancora, in alternativa solo a quest’ultimo rimedio, entro centoventi giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.