Focus

Misure di prevenzione personali tipiche

Il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, d’ora in avanti “Codice delle leggi antimafia”) oggi rappresenta la principale fonte regolatrice delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Tale impianto normativo, in tempi recenti, è stato oggetto di interventi di riforma (basti pensare alla Legge n. 161 del 2017, al D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132, e alla Legge n. 69 del 2019) e di rilevanti pronunce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Il primo libro del D.lgs. n. 159 del 2011 riguarda il procedimento di applicazione e gli effetti delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Le misure di prevenzione personali “tipiche” previste dal Codice delle leggi antimafia sono: il foglio di via obbligatorio (art. 2, D.lgs. n. 159/2011), l’avviso orale (art. 3, D.lgs. n. 159/2011), applicati entrambi dal Questore e la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 6, D.lgs. n. 159/2011) applicata dall’Autorità giudiziaria.

Il FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO

E’ disciplinato all’art. 2 del Codice delle leggi antimafia ed è una misura adottata dal Questore nei confronti di quei soggetti che, secondo alcuni parametri, sono da ritenersi socialmente pericolosi e che, non avendo un legame con il territorio dove sono stati sorpresi a delinquere, sono diffidati a lasciarlo.

Legittimato ad applicare il foglio di via obbligatorio è il Questore competente in riferimento al territorio del comune in cui la persona da rimpatriare è stata trovata.

Il foglio di via obbligatorio deve contenere, a pena nullità:

  • l’ordine di rimpatrio nel luogo di residenza;
  • l’ingiunzione di non fare rientro nel comune dal quale si è allontanati senza

preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni.

Inoltre, il provvedimento deve essere necessariamente motivato, con l’indicazione di elementi oggettivi e di fatto dai quali possa desumersi:

  • l’appartenenza dell’interessato ad una delle categorie di pericolosità delineate dal legislatore (artt. 1 e 4 del D.lgs. n.159/2011; art. 6, L. n. 401/1989; etc.);
  • la sua pericolosità per la sicurezza pubblica;
  • l’attualità della pericolosità.

Il foglio di via obbligatorio viene notificato per mezzo di ufficiali e/o agenti di pubblica  sicurezza.

Entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, l’interessato può presentare:

  • ricorso gerarchico, per motivi di legittimità o di merito, al Prefetto
  • ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al competente Tribunale amministrativo regionale,
  • o, ancora, in alternativa solo a quest’ultimo rimedio, entro centoventi giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
  • All’inosservanza del foglio di via obbligatorio consegue, ai sensi dell’art. 76, comma 3, D.lgs. n. 159/11, la pena dell’arresto da uno a sei mesi.

L’AVVISO ORALE

L’avviso orale, disciplinato all’art. 3 del Codice delle leggi antimafia, è il provvedimento con il quale il Questore avvisa oralmente il soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, che esistono indizi a suo carico, invitandolo a mantenere una condotta conforme alla legge.

La competenza è attribuita al Questore della provincia in cui la persona dimora.

L’avviso orale non ha termine; il soggetto può chiederne, in qualsiasi momento, la revoca al Questore se dimostra che la sua condotta è mutata. Se entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza l’Autorità provinciale di pubblica sicurezza. non si pronuncia, si configura un’ipotesi di “silenzio assenso” e la richiesta si intende accettata. Contro l’eventuale provvedimento espresso di rigetto, invece, può essere proposto ricorso al Prefetto della provincia entro 60 giorni dalla notifica.

La comunicazione all’interessato dell’avviso orale può essere legittimamente delegata dal Questore ad un Ufficiale di pubblica sicurezza.

Entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, l’interessato può:

  • presentare ricorso gerarchico, per motivi di legittimità o di merito, al Prefetto
  • ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al competente Tribunale amministrativo regionale,
  • o, ancora, in alternativa solo a quest’ultimo rimedio, entro centoventi giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Per l’inosservanza dell’avviso orale semplice, ossia senza prescrizioni, non sono previste sanzioni, potendo però rilevare tale circostanza quale ulteriore elemento di supporto per un’eventuale proposta di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.