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Alienazione parentale: una teoria controversa

Fu il medico statunitense Richard Gardner, nel 1985, a parlare per la prima volta di PAS, il cui acronimo sta per Parental Alienation Syndrome (Sindrome da Alienazione Parentale), con riferimento a quella dinamica psicologica che si attiva sui figli minori coinvolti in procedimenti di separazioni o divorzi conflittuali. Secondo la teoria elaborata da Gardner tale dinamica si verificherebbe quando uno dei due genitori (alienante) avvia un’operazione volta a screditare agli occhi del figlio la figura dell’altro genitore (alienato). Gardner la definisce una pratica di programmazione psichica a mezzo della quale il genitore alienante spinge il figlio a disprezzare ed allontanare il genitore alienato, alimentando nel bambino sentimenti di astio e di rifiuto nei confronti dell’altro genitore attraverso racconti poco veritieri e la descrizione di situazioni distorte e lontane dalla realtà. In tale dinamica il ruolo del figlio risulta essere tutt’altro che passivo. Il minore si mostra attivo e partecipe nel condividere la posizione del genitore alienante nei confronti di quello alienato. A ciò si aggiunge un rapporto patologico tra bambino e genitore alienante fondato su una sorta di patto segreto che il bambino si sente interiormente costretto a rispettare per mantenere la vicinanza e il sostegno del genitore prediletto che, altrimenti, sulla base di un ricatto psicologico, verrebbero a mancare. Così il minore empaticamente replica nel proprio universo psichico lo status di sofferenza del genitore alienante mostrando, in modo apparentemente autonomo ed indipendente, avversione e disprezzo nei confronti del genitore alienato. L’allontanamento del genitore da parte del bambino, pur apparendo al minore quale scelta autonoma, è frutto di un’imposizione psicologica. Al profondo odio che il bambino nutre nei confronti del genitore alienato si accompagna una totale insensibilità e mancanza di empatia da parte del minore che non nutre nessun dispiacere o senso di colpa nei confronti del genitore. A ciò si aggiunge un comportamento del genitore alienante, che di norma è il genitore collocatario del bambino, volto ad impedire visite e comunicazioni tra il bambino e l’altro genitore.

La PAS ad oggi è considerata una disfunzione assai discussa e controversa sia in ambito medico – psichiatrico che in ambito giuridico.

È bene precisare anzitutto che non si può parlare di PAS nei casi in cui il rifiuto e l’allontanamento dell’altro genitore da parte del bambino siano giustificati da comportamenti dello stesso genitore allontanato che può essere realmente soggetto perpetratore di violenze, abusi o trascuratezze ai danni del figlio. Nella Alienazione Parentale il rifiuto del figlio non è giustificato da comportamenti commissivi od omissivi del genitore rifiutato ma è dovuta all’influenza diretta o indiretta dell’altro genitore.

Tale rifiuto, inoltre, deve essere netto e categorico. Non potrà parlarsi di Alienazione Parentale qualora vi sia rapporto e frequentazione, anche se conflittuale o disfunzionale, tra genitore e minore.

La PAS, inoltre, non è un conflitto tra genitori ma è un processo psicologico. Essa subentra a seguito e a causa del conflitto, quando ormai il genitore rifiutato è messo all’angolo, non può più confliggere.

Non si può parlare di PAS nemmeno come processo psicologico di genere, perché il genitore alienato può essere tanto la madre quanto il padre.

Non può parlarsi di PAS quando il bambino è troppo piccolo (1-2 anni) o troppo grande (ormai vicino alla maggiore età) per subire influenze dal genitore alienante.

Infine, e soprattutto, non si parla più di Alienazione Parentale come patologia. Tale sindrome non ha, infatti, nessun fondamento scientifico tant’è che, nonostante la sua presunta natura psichica, nemmeno il DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali) ha mai provveduto ad inserirla all’interno della categoria dei disturbi mentali, non riconoscendola né come sindrome né come malattia. Ad essa si eccepisce una mancanza di validità oggettiva sia nell’osservazione che nell’indagine della stessa.

L’Alienazione Parentale è, pertanto, un concetto giuridico non clinico, un’espressione per indicare il processo psicoforense attraverso il quale il genitore utilizza il figlio al fine di impedire che lo stesso possa costruire un continuo ed equilibrato rapporto con l’altro genitore.

La mancanza di fondamento scientifico della PAS non esclude che essa possa essere utilizzata, ai fini del processo, per individuare un problema relazionale in situazioni di separazione dei genitori. Ma sulla base di quali elementi può il giudice accertare la sussistenza delle condotte alienanti da parte del genitore collocatario?

Significativa a tal proposito è la sentenza della Corte di Cassazione n.13274/2019. Secondo la Suprema Corte, quando uno dei due genitori denunci comportamenti ostruzionistici dell’altro, diretti ad allontanare materialmente e moralmente il figlio da sé, indicati come significativi di una PAS, compito del giudice è accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni e l’ascolto del minore, nonché a motivare adeguatamente. Il giudice dovrà, altresì, verificare l’idoneità genitoriale tenendo conto soprattutto della capacità del genitore di preservare la continuità delle relazioni del figlio con l’altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità.

Dunque, la pronuncia di sussistenza di una Sindrome di Alienazione Parentale, secondo i giudici della Superma Corte, non potrà tener conto solo della CTU che l’ha accertata ma dovrà basarsi su ulteriori e approfondite indagini, che terranno conto, in base ad elementi concreti, anche del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, nonché della loro personalità, delle loro consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che ciascuno di loro è in grado di offrire al minore, fermo restando in ogni caso il principio della bigenitorialità.

Il giudice dovrà, altresì, tener conto dei sentimenti e delle condizioni del minore ed indagare sulla effettiva motivazione del figlio nel rifiutare uno dei due genitori, partendo dalla premessa che il rifiuto non è conseguenza automatica di un comportamento deviante di uno o di entrambi i genitori.

In altre parole, ciò che il giudice deve provare non è la sussistenza della PAS, destituita di ogni fondamento scientifico, ma l’effettiva situazione di disagio sofferta dal minore in conseguenza dei comportamenti dei genitori.

Diverse voci hanno fatto presente come al concetto di PAS siano automaticamente collegati i pericoli di un’acritica e coattiva applicazione di un concetto astratto di bigenitorialità completamente indifferente alle concrete esigenze del bambino, al suo interesse e al suo volere.

È così che si è assistito a sentenze che basandosi su una presunta PAS hanno completamente sconvolto l’universo del bambino, sradicandolo dal proprio ambiente e costringendolo a separarsi dal genitore collocatario.

A tal proposito merita considerazione il decreto n.2/2020 con cui la corte d’Appello di Roma ha annullato il decreto che, in base ad una CTU che rilevava “pressioni psicologiche” sul bambino da parte della madre per rifiutare e rinnegare il padre, aveva disposto l’allontanamento coatto del bambino dalla madre. Tra i principali motivi su cui si è soffermata la Corte vi è l’impossibilità di porre la bigenitorialità al di sopra del supremo interesse del bambino, perché il volere del minore va assecondato e i suoi sentimenti e le sue emozioni vanno messi al centro in quanto nessun rapporto affettivo può essere costruito con la forza e la coercizione.

Ogni decisione che riguardi il minore non può basarsi su premesse acritiche e dogmatiche, ma deve basarsi sull’osservazione delle concrete condizioni di vita ed esperienza del minore e deve mirare alla tutela del suo miglior interesse a prescindere da ogni precomprensione di tipo ideologico.

Altro aspetto critico che riguarda il fenomeno dell’Alienazione Parentale concerne la sua strumentalizzazione da parte di padri separati ed allontanati dalla prole a causa di denunciati episodi di violenza o di abusi. In tali casi, purtroppo, la PAS rischia di diventare strumento di pericoloso ribaltamento dei casi di violenza.

A tal proposito merita considerazione la requisitoria della Procura Generale presso la Corte di Cassazione nell’ambito del procedimento n.36260/19, riguardante il caso di un bambino allontanato dalla madre e collocato in una casa famiglia dopo le denunce di violenza domestica sporte dalla donna. La Procura mette in evidenza come i procedimenti dei giudici di merito siano totalmente carenti sotto il profilo dell’ascolto del minore, a causa della presunta totale adesione del bambino al pensiero della madre e di conseguenza della inaffidabilità della sua volontà in quanto manipolata. Ma, spiega la Procura, “l’irrilevanza di condizionamenti psicologici non provati e non dimostrabili” costituisce “un corollario dell’applicazione della legge e di principi costituzionali definiti dalla Corte Costituzionale fondamentali, tra cui il principio di determinatezza”. A tal proposito la Procura, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n.96 del 1981(che ha dichiarato l’illegittimità del reato di plagio), fa presente che in quell’occasione il Giudice delle Leggi ha ritenuto che perché una norma possa essere determinata deve regolare un fenomeno “effettivamente accertabile dall’interprete in base a criteri razionalmente ammissibili allo stato della scienza e dell’esperienza attuale”.

Secondo la Procura, solo condizionamenti accertabili su un piano scientifico possono giustificare l’irrilevanza attribuita alla volontà chiaramente e consapevolmente espressa dal minore.

Al contrario, come visto, l’Alienazione Parentale è molto controversa e la comunità scientifica non ha ritenuto di darle dignità.

L’Alienazione Parentale è, dunque, un concetto che rischia in alcuni contesti di deformare la verità dei fatti, sulla base di condotte presunte e non verificabili, facendo passare per patologiche situazioni che in realtà non lo sono.

Dunque una questione molto delicata quella dell’Alienazione Parentale che coinvolge una varietà di contesti tutti diversi tra loro. Da un lato donne in Codice Rosso che da vittime diventano carnefici quando il padre violento e abusante strumentalizza la PAS per riottenere il riavvicinamento alla prole, dall’altro padri o madri effettivamente ed ingiustamente allontanati a causa di comportamenti alienanti dell’altro genitore in violazione del diritto del minore alla bigenitorialità.

Arduo il compito dei giudici nell’individuare la soluzione più opportuna nel miglior interesse del minore che resta la sola ed unica vittima del fenomeno dell’Alienazione Parentale.