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Escludere un familiare dalla propria successione: è possibile?

Sempre più spesso vediamo manifestare la volontà, da parte di chi redige un testamento, di escludere un familiare dalla propria successione, ovvero escludere del tutto la possibilità che quel determinato soggetto possa, in qualche modo, diventare un suo erede.

Ma è possibile diseredare o non includere nella propria successione un figlio o un fratello, un nipote od un altro parente?

L’articolo 587 del Codice Civile definisce “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale”.

Dunque, il legislatore, nel fornire la definizione di testamento, indica chiaramente che quest’ultimo sia un atto attributivo, ovvero un atto attraverso il quale il de cuius dispone della sua successione e può decidere di attribuire il proprio patrimonio a soggetti da lui indicati.

Ragionando in tal senso, la dottrina tradizionale ha ritenuto che la diseredazione esplicita non potesse trovare spazio nel nostro ordinamento essendo, questa, una mera disposizione negativa ma non attributiva.

In altre parole, un testamento, per essere valido, deve contenere indicazioni come “lascia” o “attribuisce” i suoi beni a determinati soggetti; un testamento che contiene indicazioni del tipo “escludo dalla mia successione mio nipote Tizio” non sarebbe ammissibile perché questo non è attributivo di nulla.

Tuttavia, però, dobbiamo considerare che, anche con la diseredazione di un soggetto, di conseguenza si destina il proprio patrimonio in un determinato modo. Se ci colleghiamo all’esempio sopra citato, se “escludo dalla mia successione mio nipote Tizio”, di conseguenza “sto attribuendo la mia successione ad eredi diversi da Tizio”.

A conferma di ciò, si è pronunciata la Corte di Cassazione che, attraverso la sentenza n.8352 del 25.05.2012, ha stabilito che la diseredazione è espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali rientrante nel contenuto tipico dell’atto di ultima volontà. Per questo motivo, può ritenersi valido un testamento che contenga una disposizione di diseredazione anche senza nulla attribuire ad alcuno.

Quindi, possiamo affermare che un testamento dal contenuto meramente diseredativo è valido a tutti gli effetti!

Ma si può diseredare un figlio o un erede legittimario?

Abbiamo visto che l’ordinamento ammette l’esclusione dalla successione di un erede legittimo ma non legittimario (es. fratello o nipote); altro discorso è la diseredazione di un erede legittimo escluso dal testamento ma, comunque, legittimario (es. coniuge o figli).

L’articolo 549 del Codice Civile stabilisce che “qualunque disposizione con cui il testatore pone a carico del legittimario delle limitazioni o pesi che vanno a gravare sulla quota di riserva ad esso spettante è affetta da invalidità”, quindi, la diseredazione di un legittimario è radicalmente nulla.

E’ importante, inoltre, distinguere la diseredazione dall’ipotesi di pretermissione.

La pretermissione si verifica quando il testatore non tiene conto di un determinato soggetto dalle persone indicate quali beneficiarie delle sue disposizioni di ultima volontà.

Dunque, mentre con la diseredazione il de cuius manifesta la volontà di escludere un soggetto dalla sua successione, con la pretermissione il testatore nulla dice in proposito ma, di fatto, esaurisce il suo patrimonio assegnandolo a persone diverse dal pretermesso.

Vediamolo con un esempio pratico:

Tizio non ha coniuge né figli, ma ha solo due fratelli, Caio e Sempronio, e vuole che i suoi beni vadano tutti a Caio e non a Sempronio.

Se Tizio dispone espressamente che Sempronio deve essere escluso dalla sua successione, si parlerà di diseredazione e quindi Sempronio non potrà mai venire alla successione di Tizio neanche se si aprisse la successione ex lege, essendo stato ciò, espressamente escluso per volontà del testatore.

Se, invece, Tizio fa un testamento con cui attribuisce tutti i suoi beni a Caio senza dire nulla circa Sempronio, si parlerà di pretermissione e potrebbe comunque accadere che Sempronio venga chiamato alla successione non per volontà di Tizio ma per legge, ad esempio nel caso in cui l’altro fratello Caio rinunci all’eredità.

In conclusione, bisogna valutare con estrema ponderazione la volontà di escludere alcuni soggetti dalla propria successione, in quanto bisogna tenere ben presenti sia quali sono gli effetti e le conseguenze che si intendono produrre e sia la categoria di soggetti che si intende diseredare, essendo il nostro ordinamento fortemente improntato al principio della tutela dei diritti successori di riserva.

A cura della Dott.ssa Rauzzino Mariantonietta