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Responsabilità e i doveri dei figli nei confronti dei genitori anziani

L’assistenza dei genitori anziani risulta essere uno o dei problemi più comuni tra fratelli e sorelle.

Succede sempre più spesso che si hanno genitori anziani e malati, e uno dei figli decide di non prendersene cura, lasciando che siano gli altri a farlo.

Ma si può costringere il figlio che non vuole accudire i propri genitori a farlo?

Anzitutto, bisogna esordire dicendo che la legge non obbliga nessun figlio a voler bene ai propri genitori, tuttavia prevede alcune fattispecie in cui l’assistenza, verso un genitore anziano, sia obbligatoria. In questi pochi casi, però, si tratterà di mera assistenza economica e materiale, e non di assistenza morale.

Dunque, non si può punire il figlio che non va a trovare i propri genitori, che non li telefona o che non è amorevole con i loro, e per di più anche al figlio “disinteressato” spetta, salvo gravi comportamenti in cui siano ravvisabili gli estremi di gravi reati, la quota di eredità (la cosiddetta legittima).

Ma quando l’assistenza ai genitori è obbligatoria per i figli?

Il nostro legislatore ha previsto due ipotesi, una contenuta negli artt.433 e ss. del Codice civile, e l’altra è contenuta nel Codice penale, all’art. 591 implicando, peraltro, un reato.

Gli artt. 433 e ss. del Codice civile precisano la disciplina degli alimenti legali, le prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico e che trovano la fonte, anche costituzionale, nel dovere di solidarietà (art. 2 Cost.).
Dunque nelle ipotesi in cui i nostri genitori siano impossibilitati a gestirsi da soli o sono in condizioni di salute e/o economiche tali che, senza l’assistenza dei figli, potrebbero rischiare la vita, scatta l’obbligo degli alimenti per i figli, ovvero l’obbligo di intervenire per prendersi cura dei genitori, aiutandoli nelle spese necessarie alla loro sopravvivenza come le medicine, il vitto e l’alloggio in relazioni alla proprie capacità economiche. Per cui il figlio che guadagna di più deve contribuire maggiormente.

Tuttavia, bisogna precisare che l’obbligo di alimenti incombe sui figli solo se il rispettivo coniuge non ha le capacità economiche o è deceduto.

Per cui, se ad esempio, la madre è disabile, ma il padre no e se ne può prendere teoricamente cura (al di là se lo faccia o meno), i figli non sono tenuti a intervenire.

Viceversa, se il genitore è divenuto vedovo/a o se l’altro coniuge, seppur in vita, versa nelle stesse condizioni disperate, allora scatta il dovere dei figli di versare gli alimenti.

Legittimati a far valere l’obbligo degli alimenti contenuto negli artt. 433 e ss. del codice civile, sono solo gli interessati ovvero soltanto i genitori che si trovano in difficoltà, e non i loro figli. Quest’ultimi, quindi, non hanno alcun potere né di agire contro il fratello inattivo né di farlo diseredare.

Dunque, come abbiamo anticipato prima, non si può costringere un figlio a fornire presenza fisica, assistenza personale o affettiva al proprio genitore, ma solo a fornire un sostegno economico in caso di bisogno urgente e necessario.

Nel caso in cui tutti i figli fossero impossibilitati a prendersi cura personalmente dei genitori, sarà loro premura stabilire una diversa modalità di assistenza (come ad esempio assumere una badante, o optare per una casa di cura per anziani), e stabilire come suddividersi i gravami economici.

In caso di impossibilità oggettiva e di invalidità totale, l’interessato può chiedere allo Stato l’accompagnamento.

Dunque, non c’è nessun obbligo civilistico, senonché quello previsto dall’art. 591 del codice penale che include il reato di abbandono di minori o di persone incapaci, nei confronti dei figli che non prestano cura e assistenza ai genitori anziani e non autonomi.

Tale articolo prevede che “chiunque abbandona…una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”

Bisogna precisare che questa norma NON fa riferimento alla condizione giuridica (interdizione dichiarata dal giudice), bensì alla condizione oggettiva di incapacità (cioè quando la persona non ha le capacità fisiche e cognitive per provvedere alle sue necessità).

Quindi, secondo l’art. 591 c.p., e con alcune sentenze della Cassazione (sentenza n. 44098/2016 e nella sentenza n. 3964/2016) grava l’obbligo su tutti i figli di prendersi cura dei genitori anziani e con precarie condizioni di salute, che necessitano appunto di assistenza.

Nel caso in cui uno dei fratelli non dovesse collaborare volontariamente può essere denunciato in apposita sede penale.

Naturalmente, per configurarsi questa fattispecie, bisogna che lo stato di salute del genitore anziano sia precario e che lo stesso non sia autonomo.

Il reato di abbandono si configura solo nel caso in cui da qualsiasi azione o omissione, derivi uno stato di pericolo, anche solo potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto impossibilitato.

Qualora mancassero i requisiti anzidetti non si può denunciare il fratello ex art 592 c.p., né si può richiedere il risarcimento dei danni.

A cura della Dott.ssa Rauzzino Mariantonietta