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Bullismo a scuola: MIUR condannato al risarcimento del danno

Con sentenza n. 1087/2020, depositata in data 20.11.2020, il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato il Ministero dell’istruzione al risarcimento del danno in favore di uno studente vittima di atti di bullismo in ambiente scolastico.

Nella specie, i genitori, dopo una serie di episodi anche particolarmente gravi quali ingiurie, percosse, minacce e addirittura un’aggressione con un coltello ai danni del ragazzo, avevano deciso di rivolgersi al Giudice per ottenere il risarcimento dei danni sia fisici che morali riportati dallo stesso a causa di questi fatti.

Secondo il Giudice, il Ministero dell’Istruzione è tenuto a vigilare sulla sicurezza e incolumità degli studenti durante l’orario scolastico ai sensi dell’art. 2048 c.c., pertanto, è responsabile dei danni riportati dagli stessi nel momento in cui dovrebbero essere sorvegliati dagli insegnanti o dal personale scolastico.

Come si legge nella sentenza, è ormai orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale, nel momento in cui l’allievo viene ammesso nell’istituzione scolastica, sorge a carico della stessa l’obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità e, quindi, di “predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l’età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica; a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose ed a persone”.

Quanto al regime probatorio, chi agisce in giudizio deve dimostrare che il danno gli sia occorso durante lo svolgimento del rapporto, dunque nel caso che ci occupa, in orario ed ambiente scolastico. La parte che resiste, dal suo conto, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare che l’evento dannoso si sia verificato per causa ad essa non imputabile in quanto non prevedibile e non evitabile.

Nel caso affrontato dal Tribunale calabrese, il Miur aveva predisposto la propria difesa tentando di dimostrare che gli atti di bullismo si fossero verificati nei bagni della scuola dove, per esigenze connesse alla privacy degli alunni, al personale scolastico è preclusa ogni attività di sorveglianza. Dall’istruttoria era emerso tuttavia che le condotte dei ‘bulli’ fossero iniziate nel tragitto tra l’aula e i bagni e che in diverse occasioni il ragazzo presentasse segni evidenti di percosse.

Passando alla qualificazione e quantificazione dei danni riportati dallo studente, il Tribunale riconosce non solo i danni fisici riportati dal ragazzo a seguito delle aggressioni (danno biologico temporaneo) ma anche un danno psichico – qualificato e quantificato dal Giudice sulla base della diagnosi di cronico disturbo post traumatico da stress dovuto al trauma delle minacce e gravi lesioni, alle persistenti alterazioni negative di tipo cognitivo ed emotivo, all’atteggiamento di evitamento di persone e situazioni, alla compromissione delle proprie capacità dinamico relazionali, ai disturbi del sonno etc.

A seguito dei fatti di causa, il minore aveva riportato un notevole aumento di peso e aveva addirittura abbandonato il corso di studi per non dover essere costretto ad incontrare i suoi aggressori. Pertanto il Giudice riconosce alla vittima anche il danno morale consistente nella forte sofferenza interiore, nella perdita di stima di sé, nei sentimenti di umiliazione vergogna, oltre che nella paura e angoscia provocati al ragazzo dai gravi episodi di bullismo di cui era stato vittima, integranti reato di natura dolosa.

di Valentina De Donato