Focus, Nullità Matrimoniali

La riforma del processo di nullità matrimoniale: il processo breve

Il processo canonico di nullità matrimoniale è stato ampiamente riformato con la promulgazione in data 15 agosto 2015 del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus  di Papa Francesco, entrato in vigore l’8.12.2015.

Tra le più rilevanti novità introdotte con il Motu proprio “Mitis iudex Dominus Iesus” di Papa Francesco, con riferimento ai processi di nullità matrimoniale, spiccano, senza ombra di dubbio, la previsione  di una procedura straordinaria più breve per la dichiarazione di nullità, meglio nota come “Processus matrimonialis brevior coram Episcopo ”, nonché la eliminazione della doppia sentenza conforme .

Con il Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, denominato di seguito MIDI, il libro VII del Codice di Diritto Canonico, Parte III, Titolo I, Capitolo I sulle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio canone 1671- 1691, dal giorno 8 dicembre 2015 è stato integralmente sostituito.

Il  Motu proprio è composto da ventuno “canoni” che, conservando la mera numerazione, sostituiscono gli altrettanti canoni del codice di Diritto Canonico del 1983 riguardanti le “cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio”. Al   Motu proprio Papa Francesco ha allegato delle Regole procedurali formate da altri ventuno “articoli”.

Le Regole Procedurali costituiscono un “unico documento” con i canoni del Motu proprio e, in pratica, sotto la veste formale di “articoli”, raddoppiano i canoni del  codice sulle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio.

Il processo di nullità matrimoniale è quindi disciplinato dalle norme di cui ai canoni 1671-1691 del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, dalle Regole Procedurali, nonché dalle norme del Codice di Diritto Canonico sui Giudizi in generale per quanto compatibili.

Il processo più breve contiene tutti gli elementi fondamentali di un processo giudiziale: presentazione della domanda, formulazione del dubbio, nomina dell’istruttore e dell’assessore, citazione delle parti, raccolta delle prove, notifica al difensore del vincolo, presentazione degli scritti definitivi e infine decisione del vescovo.

Si può ricorrere al processo breve se ricorrono due condizioni:

  • la domanda di nullità viene proposta insieme dai due coniugi o da uno solo di essi col consenso dell’altro;
  • ricorrono circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità.

La domanda  (petizione/libello) deve essere sempre indirizzata al Vescovo diocesano .

L’articolo 14 §1 delle Regole procedurali presenta un elenco esemplificativo delle circostanze che possono consentire la trattazione della causa per mezzo del processo breve.

Non sono nuovi motivi di nullità, ma fatti particolarmente gravi e significativi che, come del resto avveniva anche in passato, sorreggono la prova della nullità del matrimonio:

  • la mancanza di fede, che può portare alla simulazione del consenso (cioè il caso di chi abbia escluso, sposandosi, di essere fedele al coniuge, oppure di essere disponibile ad avere figli, o di rimanere unito al coniuge per tutta la vita o infine di cercare il bene dell’altro coniuge, di creare cioè una vera comunità di vita e di amore) o all’errore;
  • la brevità della convivenza coniugale;
  • l’aborto procurato per impedire la procreazione;
  • l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo;
  • l’occultamento doloso (in mala fede) della sterilità o di una grave malattia;
  • l’occultamento di figli nati al di fuori da una precedente relazione;
  • l’occultamento di una carcerazione;
  • la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale (per esempio per ottenere la cittadinanza) oppure il matrimonio contratto esclusivamente per la gravidanza imprevista nella donna;
  • la mancanza di uso di ragione, comprovati da documentazione medica.

Maggiore specificità, proprio per la natura del processo, ha la  predisposizione del libello col quale si chiede che la causa sia trattata per il processo più breve.

Il canone 1684 MIDI, nei suoi tre numeri, indica gli elementi specifici del libello per il processo breve.

Questi sono:

  • una presentazione breve, integrale e chiara relativa ai fatti su cui si fonda la domanda;
  • l’indicazione delle prove che possono essere immediatamente raccolte dal giudice, o meglio dall’istruttore ( quali i nominativi dei testi con l’indicazione breve di quanto ciascuno conosce in relazione alla causa);
  • l’esibizione in allegato dei documenti su cui si fonda la domanda di nullità per il processo breve. In questo caso, i documenti vengono prodotti assieme al libello, rendendoli quindi immediatamente disponibili al tribunale.

Per quanto riguarda le prove è opportuno ricordare che possono essere addotte prove di qualunque genere, che sembrino utili per esaminare la causa e siano lecite, quindi in particolare testimonianze, documenti e relazioni peritali.

I testimoni sono necessari per confermare le dichiarazioni delle parti e per evidenziare circostanze o fatti significativi nella trattazione della causa.

Il libello viene ammesso con un  decreto che contiene: la formula del dubbio; la nomina dell’istruttore e dell’assessore; la citazione delle parti e dei testi che testimonieranno nella sessione istruttoria.

La sessione istruttoria  deve realizzarsi nel più breve tempo possibile poiché un processo breve deve durare non più di un mese, eccezionalmente due mesi.

La fase istruttoria di questo nuovo processo è regolata da due canoni del vigente Codice di diritto canonico modificati dal Motu proprio, precisamente i cann. 1685-1686 MIDI, nonché da tre articoli (16 -18) delle Regole procedurali allegate al Motu proprio.

Il canone 1685 MIDI che stabilisce: “Il vicario giudiziale, con lo stesso decreto per mezzo del quale determina la formula del dubbio, dopo aver nominato l’istruttore e l’assessore, citi tutti coloro che devono prendere parte alla sessione, da celebrarsi ai sensi del canone 1686 e non oltre 30 giorni” e RP 16, che precisa: “Il vicario giudiziale può disegnare se stesso come istruttore; per quanto tuttavia ciò sia possibile, nomini un  istruttore della diocesi di provenienza della causa”.

Nella sessione istruttoria si procede all’escussione delle parti o di testimoni; alla richiesta di chiarimenti a un perito o a un professionista che abbia avuto in cura le parti o una di esse e i cui contributi siano allegati al livello; al riconoscimento o all’acquisizione di nuovi elementi utili per la causa.

Un’altra novità di questo tipo di processo consiste nella possibilità che ciascuna parte può assistere all’escussione dell’altra, dei testi e degli esperti . Questa presenza favorisce gli scambi, il  riscontro diretto e la possibilità di effettuare subito integrazioni e precisazioni.  In tale fase si armonizzano in modo più sensibile la procedura scritta ed elementi di oralità .

Qualora sia necessario, possono essere previste ulteriori sessioni, finalizzate al completamento delle prove.

Ultimata la raccolta delle prove, l’istruttore “stabilisca un termine di 15 giorni per la presentazione delle osservazioni a favore del vincolo nonché delle difese a favore delle parti, laddove queste le vogliano presentare.

Chiusa definitivamente la fase istruttoria, inizia la fase di discussione della causa.

La più importante novità nella riforma delle norme per i processi di nullità matrimoniale,  riguarda il ruolo del Vescovo, al quale è rimessa la decisione della causa

Il canone 1687 §1 MIDI stabilisce che il momento specifico in cui il vescovo è chiamato ad intervenire, e da cui non può esimersi,  è quello decisionale.

Nella fase decisionale il vescovo ha il compito di: esaminare gli atti; vagliare l’osservazione del difensore del vincolo e se sono state presentate le difese delle parti, consultarsi con l’istruttore e l’assessore; discernere se è stata raggiunta oppure no la certezza morale.

Gli esiti possibili sono due: o il vescovo raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, e quindi emana sentenza affermativa; oppure non raggiunge tale certezza, e quindi rimette la causa al processo ordinario; la sentenza negativa per questo tipo di processo non è invece ammissibile.

I principi su cui si basa la riforma sono quindi celerità, semplicità, fiducia nelle persone e misericordia.

Pur tuttavia ciò non modifica  il principio di indissolubilità del matrimonio, né la: “Necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo” (MP, 8.09.2015); proprio per questo il processo breve ha comunque carattere di processo giudiziale.