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Diritto d’autore europeo: i possibili scenari

Diritto d’autore europeo: i possibili scenari aperti dopo il sì del Parlamento Europeo alla proposta di riforma del copyright.

Il 12 settembre 2018 il Parlamento Europeo, in seduta plenaria, ha approvato il testo relativo alla nuova disciplina sul diritto d’autore. Il sì arriva a seguito della proposta di direttiva della Commissione Europea con la quale si intende apportare rilevanti modifiche alla normativa europea sul diritto d’autore, ciò al fine di creare maggiori margini di tutela per artisti, creatori, editori e giornalisti.

Ma cosa si intende per diritto d’autore e qual è il suo oggetto?

Guardando alla normativa interna, il codice civile stabilisce – agli artt. 2575 e ss. c.c. – che a seguito della creazione di un’opera, il suo autore acquisisce “il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge”. Dunque, oggetto del diritto d’autore saranno “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia”.

In un mondo sempre più digitalizzato, in cui notizie, musica, film ed ogni altra opera dell’ingegno, viene divulgata nella rete, risulta necessario volgere lo sguardo ad una normativa che vada oltre i confini nazionali e per tale ragione la decisione del Parlamento Europeo rappresenta un punto nevralgico dell’intera materia inerente il diritto d’autore. Difatti la presa di posizione del Parlamento Europeo mira a garantire che gli autori vengano remunerati allorquando il loro lavoro venga utilizzato da piattaforme di condivisione quali, ad esempio, YouTube, Facebook e Google News.

Nello specifico, il nuovo diritto d’autore europeo, così come risultante dagli emendamenti del Parlamento alla proposta legislativa della Commissione, prevede anche il riconoscimento di un ulteriore diritto degli editori, oltre che degli autori ed artisti, ad ottenere “una remunerazione equa e proporzionata per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione”, ciò non estendendosi ai semplici collegamenti ipertestuali accompagnati da singole parole, ma solo ai c.d. snippet (i brevi estratti di testo, corredati il più delle volte da immagini, cui gli utenti sono chiamati ad aprire per la lettura del testo integrale). Inoltre le piattaforme online saranno responsabili di eventuali violazioni del diritto d’autore sorte a seguito delle pubblicazioni effettuate dai propri utenti. A tal proposito, viene prevista una cooperazione in buona fede  tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti, ciò al fine di garantire che non siano disponibili nei loro servizi opere o altro materiale protetti e non autorizzati che possano tradursi in una violazione del diritto d’autore. Gli utenti saranno tutelati mediante la costituzione di meccanismi celeri di reclamo azionabili nel caso in cui la suddetta cooperazione dovesse comportare una rimozione ingiustificata dei propri contenuti.

Restano escluse dall’applicazione della direttiva le piccole e micro piattaforme, quali startup e medie imprese con un numero di dipendenti inferiore a 250. Esclusa dall’applicazione della direttiva resta anche Wikipedia, la più importante enciclopedia online in quanto non persegue scopi commerciali.

Questi i possibili scenari aperti dal Parlamento Europeo. Si dovrà ora attendere la pronuncia del Consiglio e il termine dei negoziati tra i tre organi legislativi dell’Unione affinché tale proposta normativa diventi atto legislativo europeo vincolante.