Con sentenza del 24 settembre 2018, n. 22437, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione tornano a pronunciarsi, a distanza di due anni (S.U. 9140/2016), sulla clausola “on claims made basis”, inserita nei contratti di assicurazione sulla responsabilità civile.
La clausola claims made produce l’effetto di circoscrivere l’operatività della copertura assicurativa alle sole richieste di risarcimento presentate all’assicurato durante il periodo di vigenza del contratto di assicurazione, agendo in deroga al primo comma dell’art. 1917 c.c. – secondo il quale sono coperti dall’assicurazione tutti i fatti dannosi verificatisi durante la vigenza del contratto, indipendentemente dal momento della denuncia, purché entro i termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (modello c.d. loss occurance).
Per comprendere le differenze tra i due regimi, si consideri la posizione di un esercente la professione medico-sanitaria, settore caratterizzato dalla presenza di danni c.d. lungolatenti: in base al modello c.d. loss occurance, il professionista risulterà garantito dall’assicurazione, indipendentemente dal momento in cui il terzo danneggiato avanzerà la sua richiesta, se risultava assicurato nel momento in cui si è verificato l’evento dannoso. Tale ultimo requisito non è necessariamente richiesto nel caso di contratto di assicurazione con clausola claims made: infatti, ad eccezione dell’ipotesi di clausola claims made c.d. impura, ossia clausola «che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati» (S.U. 9140/2016), grazie alla clausola claims made c.d. pura, il professionista sarà tenuto indenne dall’assicuratore a prescindere dal momento in cui si è verificato il fatto illecito – che potrebbe risalire ad un momento precedente alla stipula del contratto di assicurazione – purché la richiesta di risarcimento da parte del terzo sia intervenuta durante la vigenza del contratto. Gli effetti svantaggiosi della clausola claims made c.d. pura si manifestano nel caso di fatto illecito verificatosi in prossimità della scadenza della polizza che, con molta probabilità, sarà denunciato dal terzo danneggiato quando il professionista non risulterà più coperto dall’assicurazione.
Il primo intervento delle S.U. nel 2016 si è reso necessario a causa del forte contrasto, generatosi in dottrina e giurisprudenza, sull’ammissibilità di tale pattuizione, specie nella forma c.d. impura, qualificata, da alcuni, come clausola limitativa della responsabilità dell’assicuratore.
Ad avviso delle S.U., la clausola c.d. impura «si inscrive a pieno titolo nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, entro i quali, a norma dell’art. 1905 c.c., l’assicuratore è tenuto a risarcire il danno sofferto dall’assicurato». Ossia, non è altro che una clausola limitativa dell’oggetto del contratto, volta a «circoscrivere la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo, rispetto al dato costituito dall’epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva». Pur riconosciuta la validità, le S.U. ammettono, tuttavia, che la clausola «a determinate condizioni, possa essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza» mediante valutazione effettuata in concreto dal giudice di merito.
A causa delle incertezze applicative suscitate dalla decisione del 2016, la giurisprudenza ha continuato a manifestare seri dubbi, oltre che sulla meritevolezza – in ragione dello squilibrio giuridico che l’inserimento di tale clausola è in grado di generare –, sulla riconducibilità del programma negoziale definito dalle parti, mediante clausola claims made, allo schema legale del contratto d’assicurazione sulla responsabilità civile.
Al fine di fare chiarezza su tali aspetti, la III Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha rimesso nuovamente la questione alle S.U., palesando, nell’ordinanza interlocutoria (Cass. ord. 1465/2018), le forti perplessità suscitate da tali pattuizioni. Ad avviso della III Sezione, l’inserimento della clausola claims made nel contratto di assicurazione produce l’effetto di modificare convenzionalmente il significato del termine “sinistro”, il quale non sarebbe più rappresentato dal fatto illecito – evento avverso, dannoso e non voluto dall’agente, che costituisce avveramento del rischio assicurato – bensì dalla richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato; tale stravolgimento impedisce di qualificare il programma negoziale definito dalle parti come contratto di assicurazione sulla responsabilità civile, trasformandolo in una sorta di scommessa o, più semplicemente, in un contratto atipico, affetto da nullità ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del d.lgs. 209/2005, che vieta alle imprese di assicurazione di stipulare contratti diversi da quelli previsti dagli artt. 1882 c.c. ss. Ma, in senso più ampio, i Giudici della III Sezione manifestano la loro contrarietà rispetto al “fenomeno” claims made, riconoscendo in astratto l’immeritevolezza di tutte le clausole claims made c.d. impure.
Nella sentenza del 24 settembre, discostandosi dall’interpretazione offerta dalla III Sezione, le S.U. hanno ribadito la validità delle clausole claims made inserite nei contratti di assicurazione sulla responsabilità civile, escludendo che il meccanismo di operatività della polizza – ancorato alla richiesta di risarcimento – incida sulla funzione assicurativa.
Il ragionamento della Corte prende le mosse dagli interventi in tema di responsabilità sanitaria e medica e di responsabilità dei professionisti in genere che a tali clausole fanno espressamente riferimento, implicitamente riconoscendone l’ammissibilità e meritevolezza (si veda l’art. 11 della l. 24/2017 in tema di responsabilità medico-sanitaria, che sembra dare per presupposta la presenza di una clausola claims made c.d. pura sulla quale si innesta lo schema del c.d. deeming clause, prevedendo espressamente la retroattività sino a dieci anni o ultrattività per i dieci anni successivi nel caso di cessazione dell’attività, per i fatti denunciati nel periodo di efficacia, anche retroattiva, della polizza assicurativa). Ad avviso della S.U., l’intervento del legislatore «illumina il “fenomeno” delle clausole claims made (complessivamente inteso, nelle varie formulazioni in cui si manifesta) con una luce retrospettiva», in quanto, recependo il contenuto di tali clausole nell’ambito dell’assicurazione sulla responsabilità civile, dimostra «che, nello spazio concesso dalla derogabilità (art. 1932 c.c.) del sotto-tipo delineato dal primo comma dell’art. 1917 c.c. (ossia dello schema improntato al loss occurence o all’act committed), ben si colloca, e non da ora soltanto, il modello claims made, da accettarsi, dunque, nell’area della tipicità legale e di quella stessa del codice del 1942». A ciò consegue l’esclusione, rispetto al singolo contratto di assicurazione, del giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti ex art. 1322, secondo comma, c.c., per cui, la tutela dell’assicurato potrà essere garantita mediante il test effettuato alla luce del primo comma dell’art. 1322 c.c., posto che l’autonomia negoziale delle parti può esplicarsi nei limiti imposti dalla legge (S.U. 22437/2018). A tal proposito, si renderà necessario un controllo più ampio, che si estenda dalla fase precedente la stipula del contratto alla fase di attuazione del rapporto con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicanti.