Costi assicurativi connessi al finanziamento: i criteri per qualificarli obbligatori. Usura e gratuità del finanziamento. Cessione quinto dello stipendio.
La Decisione n. 10617 del 12 settembre 2017 emessa dal Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, ha affermato un importante principio di diritto, precisando quanto già affermato in modo meno specifico dai vari Collegi territoriali del predetto organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
La pronuncia di cui trattasi ha approfondito la questione relativa alla qualificazione del carattere obbligatorio o facoltativo delle polizze assicurative sottoscritte assieme ai contratti di finanziamento, sia di quelle a copertura del credito (cd. Credit protection) che quelle relative ad altri rischi (ad es. infortuni, cioè che tutelano “direttamente” il creditore.
Difatti i modelli dei contratti di finanziamento proposti ai clienti dagli intermediari finanziari molto spesso qualificano espressamente come facoltativa la sottoscrizione delle polizze assicurative innanzi riportate.
Sul punto la pronuncia in commento ha difatti sancito che tale mero dato testuale non sia sufficiente a determinare effettivamente come facoltativa tale polizza ma, sussiste l’esigenza di analizzare ulteriori elementi come ad esempio verificare se la sottoscrizione della polizza assicurativa sia stata necessaria non solo al fine di ottenere il finanziamento ma di ottenerlo “alle condizioni offerte”.
Altresì il Collegio ritiene condivisibile condizionare la qualificazione come obbligatoria della polizza assicurativa alla presenza di un rapporto di connessione particolarmente elevato, che consenta di ritenere pienamente soddisfatto l’interesse del finanziatore alla conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore e, conseguentemente, al contenimento del rischio di una sua insolvenza.
La qualificazione nell’uno o nell’altro senso della polizza assicurativa è di fondamentale importanza in relazione alla norma di cui all’art. 121 comma 2 TUB che così dispone:” Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Da ciò scaturisce che i costi assicurativi dovranno obbligatoriamente essere inseriti nel TAEG del contratto di finanziamento e qualora questo risulti superiore al tasso soglia ne determinerà l’applicazione del principio di cui all’art. 1815 comma 2 c.c. determinando la gratuità del finanziamento.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione con le sentenze 5 aprile 2017, n. 8806 e 6 marzo 2018, n. 5160 si è occupata a tal proposito della questione della validità del conteggio degli oneri assicurativi nell’ambito dei contratti di finanziamento.
Le due sentenze hanno ritenuto che tali costi debbano essere conteggiati al fine della verifica dell’usurarietà del prestito e ciò in forza del principio di onnicomprensività fissato dall’art. 644, terzo comma c.p.
Le pronunce del Giudice di legittimità hanno chiarito la “centralità sistematica” dell’art. 644 c.p. proprio in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante.
Difatti l’art. 644 c.p. assume rilievo per l’intero arco normativo regolante il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia spesso utilizzate per difendersi dagli intermediari finanziari.
Infatti, attesa l’esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall’art. 644 c.p., alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia.
Applicando tale principio ad un particolare contratto di finanziamento, la cessione del quinto dello stipendio, possiamo evidenziare che non sorgono dubbi riguardo la qualificazione come obbligatoria della polizza assicurativa sottoscritta assieme al finanziamento (cfr. art. 54 d.P.R. n. 180/1950: “Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del presente titolo devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell’ammortamento o il ricupero del residuo credito”).
Dibattuta in giurisprudenza era invece l’inclusione di tali costi nel TAEG del finanziamento al fine di verificare l’usurarietà dei tassi ad esso applicati.
In virtù del principio espresso dalla Corte di Cassazione possiamo dare risposta positiva al quesito innanzi esposto, avendo ciò come effetto la possibilità che i mutuatari hanno di ottenere il rimborso di tutti gli interessi pagati in virtù del finanziamento qualora usurario ex art. 1815 comma 2 c.c.