Focus, Responsabilità Medico - Sanitaria

Risarcimento dei danni riportati a seguito della trasfusione di sangue infetto

Risarcimento danni da sangue infetto

 

Con ordinanza depositata nel mese di novembre 2017, la Corte di Cassazione in una controversia patrocinata dall’Avv. Guerino Gazzella: ha cassato la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Napoli, aveva accolto l’impugnazione della pronuncia del Tribunale di Napoli, dichiarando prescritto il diritto del contagiato ad ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito della trasfusione di sangue infetto subita nell’anno 1991.

La Suprema Corte conferma che: il termine di prescrizione per la richiesta di risarcimento dei danni da emotrasfusione nei confronti della struttura ospedaliera inizia a decorrere dalla proposizione della domanda, in via amministrativa, dell’indennizzo ex l. 210 del 1992.

I giudici di legittimità hanno evidenziato che il criterio guida nell’individuare il momento di decorrenza della prescrizione è il criterio generale indicato dall’art. 2935 c.c., che lo individua nel momento in cui il diritto può essere fatto valere.

Qualora esso sia un illecito lungo latente, ovvero che si manifesta nella sua reale entità anche ad anni di distanza dalla prestazione scatenante, la prescrizione comincia a decorrere, non dal momento in cui si verifica la causa del danno, ma dal momento in cui le conseguenze dannose si manifestano all’esterno, nel senso che non è neppur sufficiente a far decorrere la prescrizione la mera esteriorizzazione della malattia latente ma occorre anche che il soggetto leso abbia acquisito conoscenza o sia stato posto in grado di acquisire conoscenza della riferibilità causale dell’evento dannoso al comportamento colposo di un soggetto determinato ( o determinabile) in quanto prima di questo momento il diritto non può essere fatto valere e non può attribuirsi al titolare del diritto un comportamento inerte, indirettamente sanzionabile con la prescrizione.

Per tali motivi, il termine ultimo per la decorrenza della prescrizione è quello della proposizione della domanda per la liquidazione dell’indennizzo ex legge n. 210/1992 che attesta l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia (ordinanza della Corte di Cassazione, depositata in cancelleria il 15.11.2017 – Rel. Consigliere dott.ssa Rubino).