Il Tribunale di Chieti, Sezione Lavoro, accoglie il ricorso di un’insegnante di ruolo cui era stata negata l’assegnazione provvisoria.
Il Giudice del Lavoro, Prozzo Ilaria, con ordinanza del 23 novembre 2017 ha accolto il ricorso cautelare e d’urgenza, proposto dall’Avvocato arianese Guerino Gazzella, del Foro di Benevento, a favore di una docente immessa in ruolo in una provincia dell’Abruzzo che presentava domanda di assegnazione provvisoria per la provincia di Avellino.
Come dimostrato nel corso del giudizio l’USP di Avellino, provvedeva alla copertura dei posti disponibili nell’ambito provinciale di Avellino, attingendo alle graduatorie ad esaurimento, cioè ricorrendo alla stipulazione di contratti a tempo determinato, invece di scorrere la graduatoria delle assegnazioni provvisorie interprovinciali.
E’ stata, così, accolta la tesi del difensore della ricorrente, secondo cui, l’amministrazione scolastica, in presenza di posto disponibili, deve coprirli prioritariamente con le assegnazioni provvisorie dei docenti di ruolo e non con il ricorso alle GAE e alla stipula di nuovi contratti a tempo determinato.
Più precisamente, il Ministero dell’Istruzione, attraverso l’Ufficio Scolastico Provinciale, non ha rispettato tale procedura, in quanto ha convocato per la copertura di posti comuni e disponibili nella scuola dell’infanzia i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. L’esclusione della ricorrente dall’assegnazione provvisoria, si legge nel provvedimento, pregiudica la possibilità della stessa di ricongiungersi al coniuge e alla figlia di età inferiore a tre anni e, dunque, di prestare le giuste cure e attenzioni alla famiglia.
Il MIUR, dunque, non può coprire i posti residui stipulando nuovi contratti a tempo determinato con i docenti supplenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto, tralasciando di chiamare i docenti di ruolo che hanno richiesto l’assegnazione provvisoria per motivi di ricongiungimento familiare. Quest’ultimi, come la ricorrente, godono di una priorità rispetto ai primi.
Ebbene la ricorrente, docente di ruolo con sede di titolarità in una scuola della provincia di Chieti, potrà svolgere il suo lavoro con incarico presso una scuola della Provincia avellinese. Col provvedimento del Giudice Prozzo Ilaria è stato, infatti, ordinato all’Ufficio scolastico regionale della Campania e all’Ambito territoriale provinciale di Avellino di assegnare la docente per l’anno scolastico 2017/2018 ad un posto disponibile nella detta provincia, assicurando il ricongiungimento familiare che le era stato negato dall’Amministrazione.