Tutti gli interventi chirurgici possono comportare delle complicazioni, non esclusi quelli di carattere routinario. Ma chi risponde di dette complicanze in caso di danno del paziente?
Possono definirsi “ordinarie” quelle prestazioni per le quali sia sufficiente una preparazione tecnico-professionale basica dell’operatore e il rischio di esito infausto per il malato sia minimo o di particolare difficoltà di realizzazione. Proprio per tale caratteristica, il rischio di esito negativo connesso a tale tipologia di interventi è frequentemente riconducibile ad eventi imprevisti o imprevedibili dal chirurgo, pur utilizzando l’ordinaria diligenza. Ma cosa accade nell’ipotesi in cui manchi un evento di tal genere e, dunque, la complicazione sia ascrivibile proprio alla colpa del medico?
Su tale interrogativo si è espressa la Corte di Cassazione Civile con la sentenza n. 24074 del 13 ottobre 2017 nell’ambito di un giudizio causato da un episodio di malasanità, stabilendo che, nelle ipotesi di complicazioni seguite ad interventi chirurgici di facile esecuzione, non può non presumersi la inadeguata e non diligente esecuzione della prestazione da parte del professionista. Esistendo tale presunzione, ne deriva che, nel giudizio di risarcimento danni, spetterà al medico fornire la prova che l’esito infausto sia stato cagionato dal sopravvenire di una circostanza imprevista o imprevedibile o dalle particolari condizioni fisiche del paziente.
Precisa la Suprema Corte che quella gravante sul medico è certamente un’obbligazione di mezzi e non di risultato, vale a dire che su di lui grava l’onere di tenere una condotta professionale adeguata e diligente nell’espletamento della prestazione richiestagli, rimanendo quindi la guarigione del paziente come causalmente collegata a tale diligenza piuttosto che fine ultimo dallo stesso esigibile. Ciò non toglie, però, che nell’ipotesi di prestazioni di carattere routinario, sia ragionevole da parte del paziente attendersi un risultato favorevole con la conseguenza che, ove questo non dovesse essere raggiunto, sia il medico a doverne rispondere e a dover dimostrare che l’evento avverso sia stato causato da un fattore imprevedibile.