IL DIRITTO DI NASCERE SICURI.
I fattori determinanti l’evento avverso e gli aspetti rimediali
ARIANO IRPINO (AV) – Venerdì 26 Maggio 2017, ore 15:00
Biogem – Via Camporeale, Area P.I.P.
Ore 15:00
Registrazione partecipanti
Ore 15:15
Visita guidata Museo di Storia della terra e della vita
Ore 16:30
Inizio dei lavori
Modera: Marco La Carità – Giornalista de Il Mattino
Saluti introduttivi:
Ortensio Zecchino – Presidente del Consiglio di Amministrazione Biogem
Domenico Gambacorta – Sindaco Comune di Ariano Irpino
Alberto Mazzeo – Presidente Ordine Avvocati Benevento
Pasquale Morella – Presidente Rotary Club Avellino Est Centenario
Giuseppe Rosato – Presidente Ordine Medici Avellino
Maria Morgante – Direttore generale ASL AV
Carmine Monaco – Presidente Fondazione Forense Ariano Irpino “Erminio Grasso”
Ore 17:00
PRIMO INTERVENTO
LUISA ACANFORA
Medico Chirurgo
Specialista in ostetricia e ginecologia
Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica
Università degli Studi di Firenze
Titolo: IL PARTO NATURALE, L’ATTUALE PRATICA CLINICA E MIGLIORAMENTI POSSIBILI
Il parto naturale non può essere definito fisiologico finché non è avvenuto. L’alto ricorso al taglio cesareo dimostra che né per i medici né per le donne in gravidanza/pazienti il parto naturale sia un evento sicuro per la gestante e per il nascituro.
Risulta necessario analizzare le criticità della gestione clinica del travaglio e del parto e la mancanza di regole per una corretta selezione delle partorienti e della relativa valutazione delle criticità e dei conseguenti rischi.
Troppo spesso, infatti, nel parto si ricorre a pratiche personalizzate senza alcuna codifica, non scientifiche e pericolose come la cosiddetta manovra di Kristeller.
Le aziende sanitarie dovranno effettuare cambiamenti sostanziali se vorranno diminuire le criticità del parto. Solo se il Servizio Sanitario Nazionale adotterà nuovi modelli clinici, organizzativi e formativi basati su una attenta valutazione motivazionale rivolta sia agli operatori di sala parto, sia ai dirigenti aziendali si giungerà ad una prestazione sicura, efficace ed efficiente per la futura mamma e per il bambino, dato che l’errore umano troppo spesso deriva da un errore latente dell’organizzazione/management dell’azienda sanitaria.
Le criticità evidenziate non sono trattate nelle attuali linee guida e si può ritenere che non lo saranno nemmeno nelle future linee guida previste dalla legge Gelli stante l’attuale livello di conoscenze scientifiche e delle volontà politiche.
SECONDO INTERVENTO
PIERFRANCESCO BELLI
Presidente Commissione Rischi ed Etica Sanitaria INCER Institute
Titolo: ANALISI DELLA C.D. MANOVRA DI KRISTELLER NELLA LETTERATURA, LINEE GUIDA, FLUSSI INFORMATIVI E FORMAZIONE. CRITICITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE ED EFFETTI NEGATIVI SULLA PRATICA CLINICA.
È opportuno fare chiarezza sulla c.d. manovra di Kristeller. Dalle sue origini del 1867 ad opera del medico ginecologo tedesco Samuel Kristeller come metodologia basata su criteri scientifici ha, nel tempo, perso il suo carattere scientifico per diventare una pratica clinica effettuata senza nessuna codifica, misurazione e controllo che è divenuta la causa principale degli eventi avversi che ricorrono nelle sale parto.
La mancanza di conoscenza si è riflessa anche nell’attuale Review Cochrane che influenza l’attività delle società scientifiche, fino a determinare effetti negativi sulle decisioni cliniche e sul management del Servizio Sanitario Nazionale, a danno del diritto della partoriente/paziente ad una prestazione sicura, efficace ed efficiente e al suo diritto a beneficiare di un equo risarcimento.
Nelle attuali condizioni è prevedibile che le future linee guida previste dalla legge Gelli che le società scientifiche accreditate dovranno emanare ed essere adottate dal SSN al fine di prevenire i rischi che poi determinano la responsabilità professionale dell’operatore di sala parto e di quella dell’azienda sanitaria, manterranno le attuali criticità di sistema.
Risulta necessario analizzare le criticità e le contraddizioni tecnico/amministrative e le motivazioni per cui il SSN mantiene nel tempo tali difetti di sistema che incidono negativamente sulla governance clinica ed amministrativa, sulla prevenzione dei rischi comportando che l’area ginecologico/ostetrica risulti come l’area cd. “Top Claim” dei risarcimenti.
TERZO INTERVENTO
GUERINO GAZZELLA
Avvocato del Foro di Benevento
Patrocinante in Cassazione e nei Tribunali ecclesiastici
Past President del Club Rotary Avellino Est Centenario
Titolo: LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MEDICO. PRESUPPOSTI E RIMEDI
L’ostetricia e la ginecologia rappresentano la specializzazione medica che si colloca al terzo posto in Italia per rischio clinico e severità dei fenomeni risarcitori. Infatti, la possibilità per il danneggiato di ottenere un giusto risarcimento da parte del medico o della struttura sanitaria, negli ultimi anni ha assunto una portata sempre più ampia con un numero sempre crescente di procedimenti, sia in sede civile che penale.
Quello della responsabilità medica e sanitaria è uno dei temi che negli ultimi anni è stato oggetto di più interventi riformatori da parte del nostro legislatore. Effettivamente, a soli tre anni dalla c.d. Legge Balduzzi, è stata approvato il Disegno di Legge “Gelli” recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. La riforma varata innova sensibilmente la disciplina della responsabilità degli operatori sanitari, tanto sul piano civile quanto su quello penale.
L’obiettivo dichiarato del legislatore che ha votato la riforma e della stragrande maggioranza degli operatori sanitari che l’hanno accolta è quello di deflazionare il carico di lavoro degli uffici giudiziari, intervenendo sugli aspetti procedurali dell’azione di risarcimento danni da responsabilità medica e al contempo di combattere il fenomeno della c.d. medicina difensiva e, di conseguenza, garantire una maggiore serenità professionale per chi ha il compito di assistere e curare e a una maggiore certezza per il cittadino di essere curato e assistito in sicurezza, fermo restando il diritto al giusto risarcimento qualora si dovesse restare vittima di un effettivo episodio di malasanità. Se così è lo vedremo solo nel tempo, aspettando risvolti giurisprudenziali e applicazioni pratiche della legge appena varata.
QUARTO INTERVENTO
CIRIACO SERLUCA
Attuario
Membro della Commissione Rischi ed Etica Sanitaria INCER Institute
Titolo: GESTIONE DEL RISCHIO SANITARIO NELL’OTTICA DI UNA CORRETTA ORGANIZZAZIONE E DI UN EQUO RISARCIMENTO
Una corretta gestione dei rischi rappresenta la miglior garanzia di verifica e controllo di un sistema sanitario e della sicurezza del cittadino/paziente. La funzione di risk management dei sistemi sanitari regionali dovrà servirsi di corrette metodologie di Data Quality Management per evitare che personalismi, omissioni e manipolazioni del flusso informativo generino una gestione del rischio clinico e una gestione del sinistro e del risarcimento di tipo “olistica” e a discapito del corretto funzionamento dell’Osservatorio e della produzione di linee di indirizzo sulla prevenzione dei rischi che rimarranno inconcludenti e inefficaci.
La previsione delle “altre misure analoghe” potrebbe creare le condizioni per la ricerca di una smisurata attività di prevenzione del contenzioso a difesa della propria reputazione, immagine e “virtuosità” invece di perseguire politiche di prevenzione dei rischi e di riduzione degli eventi avversi. A maggior ragione se si ammette che l’accesso alle informazioni, eventualmente alterate, è sbilanciato a favore delle aziende sanitarie, sia perché queste dispongono di esperti clinici e medici legali, sia per la secretazione dei risultati degli audit.
È necessario uscire dal periodo di new wave nella gestione del rischio clinico e della gestione dei sinistri in Italia.