La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 10 giugno – 24 agosto 2016, n. 17317, ha sancito che la separazione va addebitata al coniuge infedele se il tradimento diventa di pubblico dominio e se è dimostrato che tale violazione degli obblighi matrimoniali, abbia determinato l’intollerabilità della convivenza.
Se esiste dunque il nesso di causalità tra la relazione extraconiugale del coniuge, divenuta di pubblica conoscenza e, l’impossibilità di proseguire nella relazione matrimoniale, l’altro coniuge si vedrà riconosciuto il diritto all’assegno di mantenimento.
Devono esserci indizi gravi, precisi e concordanti, che danno vita al rapporto di causalità tra la violazione dell’obbligo matrimoniale e l’intollerabilità della convivenza, affinché la separazione sia addebitabile al coniuge fedifrago.
La decisione della Suprema Corte trae origine dalle pronunce del Tribunale di Vicenza e della Corte d’Appello di Venezia, sulla separazione di due coniugi. La moglie aveva scoperto una relazione extraconiugale del marito con una sua dipendente, e per di più, ch oramai quella “storia” era diventata di dominio pubblico.
La prova che il tradimento fosse fatto noto, veniva dimostrata dalle dichiarazioni testimoniali emerse nel corso del giudizio di merito, ove infatti, i testi rendevano deposizioni non solo in base a racconti assunti da terze persone ma anche circostanze di cui erano state testimoni, quali ad esempio l’aver visto l’uomo in atteggiamenti confidenziali con l’amante, resi in pubblico. Nel caso in questione, la fase istruttoria aveva messo in luce proprio quel nesso di causalità tra il comportamento traditore e l’avvenuta impossibilità a proseguire la vita insieme.
E’ certamente vero, come ha affermato il coniuge dichiarato responsabile della crisi coniugale, che la violazione dell’obbligo di fedeltà non può considerarsi di per sé sola causa dell’intollerabilità della convivenza e che è necessario fornire prova al riguardo (tra le altre, Cass. N. 8675 del 2013).
Ebbene se la sola infedeltà non poteva essere di per sé prova dell’intollerabilità di convivenza, a sua discolpa, il coniuge infedele non aveva eccepito o riferito di qualche altra forma di alterazione del rapporto coniugale che poteva essere la causa dell’avvenuto tradimento o della crisi di coppia.
Avrebbe dovuto, invece, addurre degli elementi a sostegno della tesi per cui il deterioramento del rapporto coniugale era dipeso da altra causa, che avrebbe portato solo come conseguenza alla relazione extraconiugale. Tuttavia il tradimento, da solo, non basta a far scattare la pronuncia di addebito.
Infatti, secondo il nostro ordinamento giuridico, deve essere stato la causa del venir meno della unità familiare, di quell’ affectio coniugalis richiesta come fondamento del matrimonio.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione però, solo a seguito del tradimento del marito si è potuto spiegare la rottura della coppia, e di conseguenza è legittimo, concludono i magistrati, che la separazione vada addebitata all’uomo che dovrà anche provvedere all’assegno di mantenimento a favore della moglie.