Focus

LA CASSAZIONE DICE SI AGLI ACCORDI PRE DIVORZIO

VIA LIBERA AGLI ACCORDI SUL PATRIMONIO FATTI PRIMA DEL MATRIMONIO

Per lungo tempo all’interno dell’ordinamento italiano i c.d. patti prematrimoniali erano vietati.

Innanzitutto, si definiscono patti prematrimoniali, le intese scritte tra due persone che si apprestano a contrarre matrimonio, con le quali si disciplinano in via anticipata alcuni aspetti economici di una loro futura ed eventuale separazione. L’accordo può prevedere, ad esempio, la rinuncia a determinate pretese economiche, l’assunzione di obblighi specifici da parte di uno dei coniugi in favore di un altro o la divisione dei beni.

Negli ordinamenti di common law, questi strumenti sono molto diffusi e rappresentano un utile strumento di pianificazione patrimoniale capace di regolare in anticipo alcuni aspetti economici del rapporto coniugale.

La norma da cui si faceva discendere il divieto degli accordi prematrimoniali è l’art. 160 del Codice Civile, in cui viene disposto che “gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio”. Si riteneva, dunque, che sia gli effetti patrimoniali del matrimonio sia gli effetti successivi alla cessazione fossero inderogabili e non potessero essere oggetto di un contratto prima della crisi del matrimonio stesso. La ragione sottesa era evitare che i coniugi speculassero sulla fine della loro unione, come se tale rottura fosse un dato certo all’interno di ogni matrimonio.

Dopo un lungo iter iniziato già nel 2000, la Cassazione ha finalmente concesso uno spiraglio ai c.d. “accordi” o “patti” tra coniugi stipulati in corso di matrimonio, ed infatti con l’ordinanza n. 2415 depositata il 21 Luglio 2025, la Corte di Cassazione ha considerato legittimi i patti tra i coniugi.

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda una pronuncia della Corte di Appello di Brescia che, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda avanzata dal ricorrente il quale chiedeva di accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata intercorsa tra i coniugi, per contrarietà all’ordine pubblico ed alle norme imperative di legge. In questa scrittura privata era stato disciplinato che il marito avrebbe riconosciuto alla moglie, in caso di separazione, una somma di denaro (circa 150.000,00 euro) in relazione al contributo dato dalla stessa alla famiglia, sia economico, per la ristrutturazione della casa familiare ed altre spese comuni, sia per il benessere della famiglia stessa, la moglie invece avrebbe rinunciato ad alcuni beni mobili.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello, portando avanti così un orientamento che da tempo tentava di consolidare, infatti dal 2000, sono state molte le pronunce in questo senso si ricordano la n. 23713/2012, 18066/2014, 110212/2021 e le recentissime 13366/2024 e 18843/2024, che avevano iniziato a riconoscere la liceità degli accordi tra i coniugi, che ovviamente non avessero ad oggetto diritti indisponibili o fossero in contrasto con norme inderogabili.

Gli ermellini hanno qualificato tale patto quale “contratto atipico con condizione sospensiva lecita”, dunque un atto non previsto espressamente dal codice ma lecito nella sua struttura, la condizione apposta, ossia la separazione/divorzio, non è stata ritenuta illecita, ma è stata valutata come condizione che al verificarsi fa scaturire una serie di obbligazioni.

Nonostante questa rilevante apertura, la Cassazione ha fissato dei parametri per riconoscere la liceità a tali accordi, in primo luogo infatti ha sottolineato, che la fine del matrimonio non deve essere la causa per cui il patto nasce, ma solo un fattore esterno. Dunque, il patto, non deve essere una negoziazione del matrimonio, ma un accordo con il quale i coniugi regolano ex ante eventuali controversie patrimoniali che potrebbero sorgere in seguito ad una rottura. E’ stato inoltre chiarito, come nel caso specifico oggetto dell’ordinanza della Cassazione, che il pagamento in favore della moglie non rappresentava un rifiuto espresso dell’assegno di mantenimento o divorzile ma era un rimborso di spese già sostenuta. Sulla scorta di ciò, pertanto, la Cassazione ha chiarito che non vi deve essere una natura elusiva o alle disposizioni di legge dell’accordo specialmente con riferimento alle questioni economiche e agli obblighi in tema di assegno di mantenimento e divorzile.

Resta assolutamente vietato accordarsi sulle questioni riguardanti i figli della coppia, infatti ogni clausola sul punto sarebbe contraria al principio dell’interesse superiore del minore e la trattazione e la decisione sul punto vanno compiute sempre dinanzi ad un giudice.

Dunque, possono concordarsi solo gli aspetti patrimoniali strettamente connessi ai coniugi che non tocchino diritti di terzi né obblighi inderogabili, e che soprattutto abbiano una causa lecita.

In conclusione, la “rivoluzione” compiuta dalla Cassazione non basta se non viene affiancata da disposizioni di legge ad hoc che possano disciplinare in maniera organica questi accordi. Infatti, se ben utilizzati questi patti possono rappresentare sia un utile strumento con il quale esercitare la propria autonomia negoziale e sia un mezzo di velocizzazione delle controversie di diritto di famiglia.

Ad oggi, per la redazione di patti prematrimoniali occorre affidarsi ad un avvocato esperto in diritto di famiglia che saprà consigliare, le clausole da inserire, valutando la loro conformità con la legge, e la loro chiarezza affinché questo patto possa essere ritenuto valido in futuro.

Avv. Guerino Gazzella