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Azione di rivendicazione e azione di regolamento dei confini: quando l’azione di regolamento dei confini muta in quella di rivendicazione.

L’azione di rivendicazione, disciplinata dall’art. 948 c.c., consente al proprietario di reclamare il suo diritto nei confronti di chiunque ne detenga il possesso senza un titolo valido, è un’azione reale, ovvero può essere esercitata contro chiunque detenga il bene.

L’azione di regolamento dei confini, disciplinata dall’art. 950 c.c., ha natura reale e petitoria, è imprescrittibile a meno che non venga eccepita l’usucapione.

Tale azione presuppone un’incertezza oggettiva o soggettiva sui confini e si configura come una “vindicatio incertae partis”, prevedendo che l’onere della prova di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine incombe sia sull’attore che sul convenuto. 

Spesso può capitare che l’azione di regolamento dei confini muti in quella di rivendicazione, motivo per cui la Cassazione più volte è intervenuta cercando di chiarire quando e come esperire l’azione di rivendicazione o l’azione di regolamento dei confini. 

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 21 luglio 2021, n. 20912, ha tracciato le differenze tra azione di rivendicazione e azione di regolamento dei confini.

“Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, mentre l’azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli, determinato dal convenuto che nega la proprietà dell’attore contrapponendo al titolo da lui vantato il suo possesso della cosa (possideo quia possideo) ovvero un proprio diverso e incompatibile titolo d’acquisto, nell’azione di regolamento di confini i titoli di proprietà non sono controversi e la contestazione attiene alla delimitazione dei rispettivi fondi (conflitto tra fondi) per la incertezza dei confini, oggettiva (derivante dalla promiscuità del possesso della zona confinaria) o soggettiva (provocata dall’assunto attoreo di non corrispondenza del confine apparente a quello reale)”.

Dunque, preme precisare che mentre nell’azione di rivendicazione l’attore non ha alcuna incertezza circa il confine, ma lo indica in modo certo e chiaro chiedendo la restituzione usurpata, nell’azione di regolamento dei confini si chiede in giudizio “la rettificazione” dell’attuale confine di fatto tra il proprio fondo e quello del vicino; l’attore non è sicuro ab initio della individuazione dei confini del suo fondo e non è nemmeno certo che questo sia stato parzialmente occupato dall’avversario, ma si rivolge al giudice proprio per ottenere una giuridica certezza al riguardo.

Occorre precisare che poiché l’azione di regolamento dei confini può comportare l’attribuzione ad una delle parti di una zona occupata dall’altra, la richiesta di tale attribuzione non incide sulla essenza dell’azione, trasformandola in revindica, ma integra soltanto una naturale conseguenza della domanda di individuazione del confine. 

Possiamo affermare quindi che l’azione di regolamento dei confini, non muta natura trasformandosi in quella di rivendica, nel caso in cui l’attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino ( Cass. 25/09/2018 n. 22645); per cui l’azione non perde la sua natura ricognitiva nel caso in cui l’eliminazione dell’incertezza comporti, come corollario, l’obbligo di rilascio di una porzione di fondo indebitamente posseduta. 

A cura dell’Avv. Guerino Gazzella 

Ariano Irpino, lì 30/05/2024