Le questioni poste ai nostri giudici di merito sulle vaccinazioni sui minorenni nel caso di conflitto fra i genitori, hanno necessitato di un’attenta analisi da parte dei nostri Tribunali.
La pandemia di Covid 19 con sua particolare contagiosità ha determinato la necessità di vaccinazioni anche sui minori, vaccinazioni che inizialmente non erano previste, anzi addirittura erano considerate anche non sicure per i più piccoli.
Successivamente, la Commissione Tecnica Scientifica di Aifa (CTS) nella riunione del 1.12.2021 ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (Pfizer) per la fascia di età 5-11 anni. L’Aifa ha affermato la non pericolosità di tale vaccinazione sui minori, anzi ha osservato che: “sebbene l’infezione da Sars- Cov- 2 sia sicuramente più benigna nei bambini, in alcuni casi essa può essere associata a conseguenze gravi, come il rischio di sviluppare la sindrome infiammatoria multisistemica (MIS-c), che può richiedere anche il ricovero in terapia intensiva”.
Ovviamente l’approccio alla vaccinazione è stata abbastanza sporadico, a causa delle tante perplessità e delle tante domande che i genitori ponevano.
Con la pronuncia del Tribunale di Monza del 22.07.2021 si è dato rilievo all’orientamento che si è sviluppato nella giurisprudenza di merito in ordine alle vaccinazioni (siano esse obbligatorie o meno), che attribuisce al giudice il potere di sospendere la capacità del genitore contrario al vaccino e quindi di superare il divieto opposto da quest’ultimo in presenza di due condizioni: 1) qualora vi sia un pericolo concreto per la salute del minore, in considerazione della gravità e alla diffusione del virus; 2) qualora vi siano dati scientifici univoci da cui risulta l’efficacia di quel determinato vaccino.
Dunque, ciò che rileva è la possibile esistenza di un grave pregiudizio per la salute e la diffusione della malattia. Occorre effettuare un corretto bilanciamento tra questi due fattori.
La nostra giurisprudenza, recentemente, è giunta a definire il conflitto fra genitori nel caso di vaccinazioni sui minori. La Cassazione con Ordinanza del 18.09.2023 ha autorizzato la vaccinazione contro il Covid 19 del figlio minorenne senza il consenso dell’altro genitore.
In questo caso si è configurato un provvedimento di volontaria giurisdizione, volto non già a dirimere, con autorità di giudicato, un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno degli stessi all’interesse del minore, costituendo, pertanto, espressione di una forma gestoria dell’interesse di quest’ultimo, con conseguente esclusione dell’impugnabilità anche ai sensi dell’art. 111 Cost.
La nostra Corte Costituzionale ha posto in evidenza luci ed ombre della della disciplina in tema di vaccinazioni obbligatorie, sospesa tra esigenze di sanità collettiva, ragioni di salute individuale e necessità di bilanciamento con altri valori di rango costituzionale, dal principio di autodeterminazione al rispetto della dignità della persona.
Con l’avvento della pandemia da Covid 19 la nostra giurisprudenza ha dovuto percorrere un breve excursus sulle vicende storiche che hanno portato all’adozione e alle successive modificazioni e integrazioni di misure legislative urgenti.
Difatti, con il D.L. dell’1.04.2021 n. 44 venne imposto l’obbligo vaccinale, inizialmente, a carico dei soggetti esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi medici professionali.
Successivamente con il D.L. del 22.04.2021 n. 52, il Governo introdusse contemporaneamente la certificazione verde Covid- 19. “green pass”, e con succcessivo D.L. del 23.07.2021 n. 105, emanò una serie di misure urgenti che consentivano l’accesso a determinati servizi e attività sociali ai soggetti che ne fossero muniti, esonerando dalle disposizioni solo coloro che fossero dichiarati esenti, sulla base di idoena dichiarazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con separata circolare del Ministero della salute.
Successivamente, la normativa ampliava, nel contempo, la platea delle categorie professionali interessate dalla vaccinazione selettiva, estendendo l’obbligo agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio di professioni sanitarie, ai lavoratori comunque impiegati in strutture residenziali, socio- assistenziali e socio- sanitarie, al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e dei servizi educativi, di istruzione e formazione, comprese le università, al personale del comparto di difesa, sicurezza nazionale e soccorso pubblico., polizia penitenziaria e amministrazione penitenziaria.
In caso di disaccordo fra genitori e minore, oppure in caso di disaccordo tra i genitori, l’autorità può intervenire al fine di assumere una decisione che deve perseguire il superiore interesse del minore. Il giudice deve effettuare un bilanciamento tra rischi e benefici alla luce dell’art. 32 Cost, richiamando i dati statistici messi a disposizione dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dall’ISTAT, dati di pubblico dominio.
L’iter logico- giuridico operate dai giudice in un’importante sentenza del Tribunale di Pistoia del 04.03.22 si fonda sul principio di precauzione, in base al quale non risponde al principio di prudenza autorizzare la somministrazione di un trattamento sanitario di cui non si conoscono gli effetti collaterali a breve e soprattutto a medio-lungo termine – effettuato per fronteggiare rischi medici che possono ragionevolmente ritenersi remoti per la fascia d’età in discorso.
Di contro, la nostra Corte Costituzionale considera il diritto alla salute non solo come un interesse dell’individuo ma anche come pone l’interesse della collettività (C.Cost. 5/ 2018). Dunque, l’interesse pubblico non può prevalere sistematicamente su quello individuale.
Secondo il Giudice, il criterio del miglior interesse del minore ha per sua natura carattere individuale e specifico e come tale di regola preponderante rispetto all’interesse pubblico, poiché l’ordinamento richiede di conferire ai minori quali soggetti deboli e bisognosi di protezione.
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella
10.01.2024