Focus

Quando si può accettare la remissione di querela?

Con sentenza del 10.10.2023 il Tribunale di Avezzano ha affermato che a fronte della remissione di querela da parte della persona offesa il querelato ha la possibilità di accettare detta remissione anche nel caso in cui abbia precedentemente e in maniera specifica ricusato la remissione in fase di indagini preliminari. Ciò in quanto la remissione di querela rimane irremovibile una volta formalizzata, non richiedendo, in ragione della sua natura di atto giuridico unilaterale in sé perfetto, adesioni da parte del querelato, il quale può solo renderla inefficace ricusandola e, se del caso, rimuoverla con una accettazione espressa o tacita, anche successiva.

L’interessante iter motivazionale della sentenza di merito si basa sulla considerazione secondo la quale il delitto di cui all’art. 394 c.p. risulta procedibile a querela della persona offesa anche nell’ipotesi di ricorrenza dell’aggravante dell’uso dell’arma, la quale incide sul trattamento sanzionatorio ma non produce riverberi sul regime di procedibilità.

Nel caso di specie la questio iuris attiene all’ipotesi in cui alla remissione della querela da parte della persona offesa faccia seguito la ricusazione della remissione della querela con conseguente perfezionamento del c.d. perdono privato e blocco del rapporto processuale.

Il Giudice di Avezzano prende le mosse dall’istituto della remissione di querela disciplinato agli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p. evidenziando come, nei reati procedibili a querela di parte, lo Stato lasci alla persona offesa la decisione se dare impulso ad un accertamento penale ed eventualmente alla irrogazione di una sanzione penale nei confronti del soggetto resosi responsabile di un determinato illecito penale.

Dunque, ove la persona offesa, prima che la sentenza di condanna divenga irrevocabile, salvo i casi di irrevocabilità della querela, ha la possibilità di rinunciare al processo penale così decretando la fine del rapporto processuale e consentendo l’estinzione del reato, in ragione del venir meno dell’interesse statale alla punibilità del colpevole.

Il problema si pone nel caso in cui il querelato inizialmente ricusi la remissione di querela. La domanda da porsi preliminarmente è se l’atto di remissione, fermo l’effetto impeditivo dell’effetto estintivo in caso di mancata accettazione della remissione o di ricusazione ai sensi dell’art. 155 comma 1, c.p.p., rimanga fermo come atto potenzialmente idoneo a detonare l’effetto estintivo in caso di manifestazione di volontà contraria da parte del querelato. 

In primis, stante la non patrimonialità della materia, l’accettazione della remissione di querela non può assimilarsi alla disciplina dell’accettazione dell’offerta di cui all’art. 1329 c.c.  così come alla disciplina del rifiuto della proposta irrevocabile diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo a carico del proponente di cui al’art. 1333 c.c. e che prevede che in mancanza del rifiuto che arrivi entro un certo termine il contratto si ritiene concluso. 

Secondo il giudice di merito la disciplina assimilabile al caso di specie sarebbe la rinuncia all’eredità d cui all’art. 525 c.c., in quanto il chiamato all’eredità, che abbia rinunciato all’eredità, ben potrebbe togliere effetto a tale rinuncia ove l’accettazione dell’asse ereditario, espressa o tacita, avvenga prima che vi sia stata l’accettazione da parte di altro chiamato all’eredità o che il diritto sia prescritto. 

Analogamente, nel caso della remissione della querela, dunque, il querelato che abbia ricusato la remissione potrà accettare la stessa sino a che la sentenza non sia divenuta irrevocabile.

Dunque, in considerazione del fatto che una volta che la persona offesa ha abbandonato il proposito di procedere penalmente nei confronti dell’autore del reato perseguibile a querela manifesta un disinteresse alla prosecuzione del rapporto processuale penale ed il proposito di concedere il perdono privato all’agente. 

Pertanto, anche lo Stato non ha più nessun interesse a intervenire, lasciando libero il querelato di accettare la remissione di querela, così perfezionando la fattispecie estintiva del reato; tanto più che anche il ristoro delle spese, disciplinato all’ art. 340 c.p.p., risulta assicurato e posto in capo al querelato.

A cura dell’Avv. Guerino Gazzella

26.10.2023