Focus, Responsabilità Medico - Sanitaria

Le infezioni correlate all’assistenza (I.C.A.): orientamenti giurisprudenziali sull’onere della prova.

Il tema delle infezioni c.d. ospedaliere o nosocomiali, già prima dell’attuale pandemia da Covid-19, rappresentava una delle complicanze più frequenti legate all’assistenza sanitaria, oltre che oggetto di un consistente contenzioso giudiziario.

Le infezioni nosocomiali possono essere definite come quelle patologie infettive contratte in ambito sanitario (accesso in ospedale o in altre strutture sanitarie come ambulatori o strutture residenziali per anziani, non solo in caso di ricoveri prolungati ma anche in regime di day hospital o day surgery), assenti e non in incubazione al momento dell’accesso del paziente. Tali affezioni riguardano nella maggior parte dei casi i pazienti ma possono interessare anche gli stessi sanitari o i visitatori.

Per tali caratteristiche, le infezioni ospedaliere sono state definite dall’Organizzazione mondiale della sanità tecnicamente come “infezioni correlate all’assistenza”.

Le cause di tali infezioni possono essere molteplici: il prolungato ricovero, l’indebolimento del sistema immunitario dovuto alla sussistenza di altre patologie, la carente applicazione di misure di prevenzione, l’utilizzo di dispositivi medici particolarmente invasivi.

Studi scientifici hanno dimostrato che, seppur non è possibile eliminare completamente le infezioni ospedaliere, la corretta applicazione di idonei protocolli di prevenzione e controllo elaborati dalla comunità scientifica ne riduce significativamente l’incidenza.

La corretta sterilizzazione degli ambienti, degli strumenti e degli operatori rientra tra gli obblighi gravanti sulla struttura sanitaria in virtù del c.d. contratto di spedalità.

Ma date le caratteristiche specifiche delle infezioni ospedaliere, quale grado di diligenza e prudenza nella loro prevenzione è richiesto alla struttura sanitaria per andare esente da responsabilità? Nell’ambito del contenzioso instaurato dai pazienti nei confronti delle strutture sanitarie per il risarcimento del danno da infezione ospedaliera, un aspetto fondamentale ed interessante è caratterizzato proprio dalla consistenza dell’onere della prova.

Sul punto si è assistito nel tempo a diversi e mutevoli orientamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Un orientamento più rigoroso riteneva sussistente in capo alla struttura sanitaria quasi una responsabilità oggettiva per il verificarsi dell’infezione nosocomiale, cui conseguiva la necessità per la struttura stessa di dimostrare non solo di aver attuato con diligenza tutte le necessarie procedure di prevenzione e controllo ma anche che la genesi dell’infezione fosse da individuare in un fattore imprevisto, imprevedibile ed inevitabile. Su questa scia interessante è la pronuncia del Tribunale di Bari n. 827/2009 che ha ravvisato la responsabilità della struttura sanitaria convenuta in giudizio da un paziente che aveva contratto una infezione nosocomiale, ritenendo che la stessa, nonostante avesse provato documentalmente di aver eseguito in generale una serie di attività di disinfezione e sterilizzazione, non aveva dimostrato di aver effettuato tali pratiche nel caso concreto né aveva dimostrato l’imprevedibilità dell’evento. Analogamente si è pronunciato, in tempi più recenti, il Tribunale di Ravenna che nella sentenza n. 614/2019 ha ritenuto responsabile la struttura sanitaria ritenendo non assolto da parte della stessa l’onere, su di essa gravante, di aver fatto il possibile per evitare l’insorgere dell’infezione.

Di senso opposto è l’orientamento del Tribunale di Pisa che, nella sentenza n. 1369/2017 ha escluso la responsabilità della struttura sanitaria, avendo questa dimostrato, anche mediante la produzione in giudizio dell’apposito prontuario in cui erano riportate specificamente le attrezzature utilizzate e le misure di prevenzione e profilassi adottate, di aver rispettato le procedure per una corretta asepsi nonché che l’evento infettivo fosse da inquadrarsi tra le ipotesi di complicanze imprevedibili ed inevitabili.

Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione che recentemente, con sentenza n. 21939/2019, ha escluso la responsabilità della struttura sanitaria evocata in giudizio da una paziente che assumeva di aver contratto il virus dell’epatite C in occasione di un ricovero per intervento chirurgico, avendo la stessa dimostrato di aver posto in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e profilassi, laddove invece la paziente (che aveva avuto altri ricoveri e non aveva subìto presso la struttura convenuta alcuna emotrasfusione) non aveva raggiunto la prova del 50%+1 di probabilità che il contagio fosse stato contratto esattamente in occasione di quel ricovero.

Valentina De Donato