Focus, Nullità Matrimoniali

Il Tribunale per i minorenni di Roma sull’adozione del minore da parte del ‘genitore sociale’

adozioni in casi particolari

 

Come ormai noto, il Tribunale per i minorenni di Roma, anticipando il legislatore ha già preso posizione sulla adozione dei minori da parte del convivente omosessuale del genitore dell’adottando (c.d genitore sociale), accogliendo il ricorso di due donne che hanno chiesto di poter adottare l’una la figlia biologica della propria compagna, intrattenendo tra loro una relazione sentimentale stabile. A sostegno della propria domanda le donne hanno rilevato di aver consolidato un rapporto con le minori sin dalla loro nascita, al punto da essere riconosciute ciascuna dalle stesse come una vera e propria altra ‘mamma’.

Il Tribunale romano, in accoglimento del ricorso, ha disposto l’adozione “in casi particolari” ex art. 44, comma 1 lett. d) della L. 184/1983 come modificata dalla L. 149/2001 delle minori ciascuna da parte della convivente della propria madre biologica. La disposizione in questione prevede che i minori possano essere adottati, tra l’altro, quando sia constatata l’ “impossibilità di affidamento preadottivo”. Tale requisito, secondo la giurisprudenza del Tribunale romano, può essere interpretato non solo come situazione di fatto derivante dalla impossibilità di disporre l’affidamento preadottivo (perché ad esempio il minore non si trova in stato di abbandono morale e materiale) ma anche come situazione di diritto rappresentata dalla particolare situazione del minore che, come nel caso concreto, ha un genitore biologico. In questo caso, il ricorso al criterio dell’impossibilità dell’affidamento pre-adottivo consente di tutelare l’interesse supremo del minore, che è quello a veder riconosciuto giuridicamente un rapporto di genitorialità di fatto esistente e identificato dal bambino. Ed è proprio l’interesse superiore del bambino a dover orientare la decisione del Giudice secondo il Tribunale per i minorenni. Ed allora, a parere del Tribunale, non può essere da ostacolo all’adozione del minore da parte delle ricorrenti il fatto che tra la madre biologica e la sua convivente non sia stato contratto matrimonio secondo la legge italiana in quanto tale requisito è espressamente richiesto solo dalla lettera b) del citato articolo 44 e non dalla lettera d), che disciplina il caso in questione. Allo stesso modo, dalla lettura della norma di cui si discorre non rileva la distinzione tra coppie conviventi omosessuali ed eterosessuali, pertanto, la stessa non può che ritenersi applicabile ad entrambi i casi. Peraltro, osserva il Tribunale, le minori erano nate e cresciute ciascuna con la madre biologica e la sua convivente, per cui la loro adozione da parte del genitore sociale rappresentava non la creazione di un rapporto prima inesistente ma soltanto il riconoscimento giuridico ad un rapporto già consolidato per cui negare alle ricorrenti l’adozione delle bambine non corrisponde all’interesse delle stesse.
In un caso analogo a quello in parola, riguardante però il caso di una donna alla quale negli Stati Uniti era stata riconosciuta la possibilità di adottare la figlia della convivente e che chiedeva il riconoscimento della sentenza statunitense, il Tribunale per i minorenni di Bologna, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 35 e 36 della L. 184/1983 “nella parte in cui non consentono al Giudice di valutare, nel caso concreto, se risponde all’interesse del minore adottato all’estero il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore a prescindere dal fatto che il matrimonio abbia prodotto effetti in Italia”.

Purtroppo non conosceremo la decisione nel merito della Consulta, in quanto la questione è stata dichiarata inammissibile, trattandosi del riconoscimento di una sentenza straniera che coinvolge cittadini stranieri.