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Il coniuge divorziato ha diritto ad attingere ad una quota di quanto confluito in un fondo di previdenza complementare?

In primis occorre analizzare cosa si intenda per previdenza complementare, la quale detta anche integrativa, si affianca, senza sostituirla a quella obbligatoria.

La previdenza complementare è una forma di previdenza fondata su un sistema di finanziamento a capitalizzazione, la quale affiancandosi a quella obbligatoria, ha la finalità di integrare le prestazioni pensionistiche e si adatta a coloro che hanno un obiettivo ed anche una propensione al risparmio nel medio, ma soprattutto nel lungo termine. Trattasi di una forma di risparmio che quindi non si presta a chi ha esigenze di liquidità continue e nel breve termine.

La questioni poste sulla possibilità dell’ex coniuge di rivendicare un quantum anche su tali fondi ha sollevato dubbi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali. 

Inizialmente ci sono stati tribunali di merito che hanno ritenuto lecita e legittima la richiesta dell’ex coniuge ad attingere anche una parte dei fondi previdenziali, oltre che la percentuale del 40 % del TFR stabilita ex lege, laddove riconosciuta all’ex coniuge.

Successivamente, la giurisprudenza si è pronunciata molto chiaramente sul punto, ponendo fine a dubbi e contrasti giurisprudenziali, stabilendo che il diritto del coniuge divorziato alla quota del TFR non si estende alle somme che sono state destinate ad un fondo di previdenza complementare, poiché gli importi accantonati su fondo pensione non vengono riscossi alla cessazione del rapporto di lavoro e dunque, non sono riconosciuti come liquidazione ma come pensione integrativa, essendo esclusi dalla nozione di “indennità di fine rapporto” di cui all’art. 12 bis della L. n. 898/1970. Pertanto, le somme versate in un fondo previdenziale non sono riconosciute come liquidazione, ma come pensione integrativa, che viene erogata, nella maggior parte dei casi, in forma di rendita ed in alcuni casi in forma di capitale. In definitiva, tale istituto rientra nella previsione dell’art. 2123 c.c., quale forma di previdenza integrativa, e non nella previsione dell’art. 2120 c.c., al quale si riferisce l’art. 12 bis della legge n. 898/1970 (Tribunale di Milano sez. IX civ., sentenza del 18.05.2017). 

La giurisprudenza di legittimità già con sentenza n. 8228/2013, con sentenza n. 4949/2015 e con sentenza n. 8995/2012 ha ritenuto che i versamenti in favore del fondo pensione, avendo una natura spiccatamente previdenziale, non incrementerebbero il patrimonio del lavoratore. La Cassazione ha voluto evidenziare l’autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro: in forza del primo, il datore di lavoro è obbligato a versare dei contributi nel fondo pensione e la disponibilità di tali somme è correlata alla maturazione del diritto del lavoratore al trattamento pensionistico. 

Infine, con sentenza del 13.02.2023 il Tribunale di Paola analizzando la ratio dell’art. 12 bis L.898 del 1.12.1970 ha ritenuto che la funzione della somma confluita nel fondo previdenziale o complementare è di tipo pensionistico e non retributivo.

A cura dell’Avv. Guerino Gazzella

04.12.2023