Focus

L’accesso abusivo alla casella di posta elettronica dell’ex coniuge.

Il caso.

All’ex marito era contestato di essersi introdotto, con più condotte abusive, mediante tre accessi, nella casella di posta elettronica della ex moglie, contro la volontà di quest’ultima, apprendendo illecitamente il contenuto delle e-mail, nonché di essersi abusivamente registrato nel sito della Vodafone, apprendendo illecitamente i dati del traffico telefonico relativi all’utenza nella disponibilità della stessa.

La pronuncia della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con sent. n. 23035/2021 ha chiarito alcuni fondamentali principi in materia.

Innanzitutto ha chiarito che nel caso di accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da password, è configurabile il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico ex art. 615-ter c.p. che concorre con quello di violazione di corrispondenza ex art. 616 c.p., in relazione all’acquisizione del contenuto delle mail custodite nell’archivio.

Infatti, integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza ex art. 616 c.p. la condotta di colui che prende cognizione del contenuto della corrispondenza telematica intercorsa tra la ex convivente e un terzo soggetto, conservata nell’archivio di posta elettronica della prima.  

La Suprema Corte a riguardo ha chiarito che la pacifica conoscenza delle password di accesso al sistema, non implica una esclusione – nei riguardi della persona che ha commesso il fatto – di una protezione del sistema stesso attraverso misure di sicurezza. Pertanto integra il delitto previsto dall’art. 615-ter c.p. la condotta del dipendente che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.

Nel caso di specie la Corte ha sottolineato che l’imputato era a conoscenza che l’ex moglie utilizzava la scheda e la posta elettronica, era perfettamente in grado di rendersi conto dell’assenza di qualunque titolo che l’autorizzasse ad acquisire dati di pertinenza della donna.

Pertanto per la Cassazione, l’ex marito che legge le e-mail della ex moglie e accede al sito del gestore telefonico della stessa, è responsabile per concorso formale dei reati di violazione della corrispondenza e accesso abusivo a un sistema informatico, confermando, nel caso di specie, la pena inflitta all’imputato di tre mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.

21/12/2022