In un giudizio di separazione è possibile utilizzare foto, chat o altre informazioni tratte dai social network quale prova del tradimento?
Innanzitutto è necessario accertare preliminarmente che lo scambio di messaggi, foto o telefonate di una parte con un terzo costituisce una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione. Quando invece le comunicazioni di un coniuge via internet non assumono il carattere di reciproco coinvolgimento sentimentale, non si può parlare di infedeltà matrimoniale. Questo è quanto stabilito dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che “la relazione di un coniuge con un terzo comporta l’addebito per la separazione non solo quando si sostanzi in un adulterio, ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge” (Cass. Sent. n. 21657/2017).
Dunque il semplice scambio di messaggi o telefonate tra il coniuge ed un terzo, di per sé non costituisce elemento rilevante ai fini dell’addebito per la separazione, essendo necessario invece un coinvolgimento sentimentale e la prova che la relazione instaurata via web sia stata effettivamente la causa del fallimento del matrimonio. Tuttavia in quest’ultimo caso il tradimento può essere anche solo virtuale.
In caso di tradimento via web emerge anche la questione del rispetto del diritto alla privacy del coniuge. In generale si può produrre in giudizio una fotografia o un messaggio, rivelatori dell’infedeltà, quando la stessa produzione rappresenti l’unico mezzo a disposizione per far valere le proprie ragioni nei confronti della controparte, oppure quando vi sia in capo al coniuge fedifrago il consenso espresso o tacito all’utilizzo di quegli elementi attraverso cui si è appresa la violazione dell’obbligo di fedeltà.
In seguito a tale orientamento ci sono state delle aperture da parte della giurisprudenza di merito, ritenendo che la stessa natura del vincolo matrimoniale comporta un affievolimento della sfera di riservatezza di ciascun coniuge, nonché una implicita manifestazione di consenso alla conoscenza di dati e comunicazioni di natura anche personale (Trib. Roma 30 marzo 2016).
Nel caso vengano prodotte in giudizio informazioni o foto pubblicate su Facebook, si ritiene che le stesse non possano essere coperte dalla protezione derivante dal diritto alla privacy, in quanto già destinate ad essere conosciute da soggetti terzi.
Infine il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 13 dicembre 2005, ha stabilito che nel giudizio di separazione tra i coniugi, qualora uno dei due esibisca materiale pertinente, specifico e non equivoco, raccolto da investigatori privati e comprovante la reiterata violazione da parte dell’altro, in privato e in pubblico, dell’obbligo di fedeltà, non è violata alcuna norma in tema di privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n.196).
10/01/2022