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Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Con la sentenza 29 Aprile 2021 n. 39005, le Sezioni Unite penali hanno chiarito se il giudice che dispone la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 282 ter c.p.p., debba determinare specificamente i luoghi oggetto del divieto. Hanno affermato che se il divieto di avvicinamento è riferito alla persona offesa, il giudice può limitarsi a stabilire la distanza che l’imputato deve mantenere da essa, senza indicare i luoghi precisi preclusi all’imputato: “il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa può limitarsi ad indicare tale distanza; nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente”.

Lo scopo della norma è quello di proteggere la vittima di atti violenti e persecutori, di preservare la serenità e l’incolumità della vittima, la quale deve potersi muovere liberamente anche al di fuori di un contesto predeterminato con la certezza che il soggetto che minaccia la sua libertà fisica o morale si terrà a debita distanza, affinché possa svolgere liberamente la sua vita quotidiana. L’art. 282 ter c.p.p. prevede, infatti, sia il divieto di avvicinamento a determinati luoghi frequentati dalla persona offesa, sia l’obbligo di mantenere una data distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. Nel primo caso il giudice ha l’onere di individuare i luoghi oggetto del divieto, mentre nel secondo caso il divieto di avvicinamento viene imposto soltanto attraverso la determinazione della distanza che l’imputato deve mantenere da tali luoghi o dalla persona offesa ovunque essa effettivamente si trovi nel dato momento.

Tale prescrizione è stata oggetto di critiche in quanto prevede una condotta generica, indeterminata, eccessivamente gravosa e ineseguibile, non indicando in modo specifico i luoghi oggetto del divieto, e pertanto applicabile anche nel caso in cui l’indagato non abbia cercato il contatto con la vittima, in caso di incontro fortuito. Ma, poiché rilevano solo le eventuali violazioni dolose delle prescrizioni, non vi è motivo per ipotizzare il pericolo di applicare una sanzione per un incontro involontario.

Le Sezioni Unite hanno anche chiarito che il divieto in questione non viola i principi di tipicità e determinatezza, il giudice ha ampia discrezionalità nella scelta e nella graduazione della misura per il caso concreto. Inoltre ritengono pienamente conforme la misura ai principi fondamentali in materia di libertà personale e di libertà di locomozione: in base all’art.13 Cost. la libertà della persona può essere limitata solo con un provvedimento del giudice che deve prima verificare se sussistono le condizioni previste dalla legge.

D’altronde la misura in questione risulta maggiormente favorevole per l’imputato, in quanto le alternative sarebbero quelle misure maggiormente afflittive e limitative della libertà personale, quali detenzione, arresti domiciliari. “Ciò consente di superare l’obiezione sulla eccessiva gravosità e di affermare che la misura del divieto di avvicinamento, proprio per la sua peculiarità rispetto alle misure generaliste, non solo non è troppo afflittiva ma anzi riduce al massimo la compressione dei diritti di libertà dell’indagato, limitandoli, ben più di altre misure, a quanto strettamente utile alla tutela della vittima.”

06/12/2021