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Misure di prevenzione atipiche e cyberbullismo

Accanto alle misure di prevenzione tipiche contenute nel D.lgs. n. 159/2011, ne esistono altre, che vengono definite «atipiche» proprio perché non comprese all’interno del Codice delle leggi antimafia, e caratterizzate da presupposti e modalità applicative proprie.

Una di queste è l’ammonimento per cyberbullismo.

Con la Legge n. 71/2017, il legislatore ha inteso estendere la misura dell’ammonimento anche a tutela del minore vittima di episodi di cyberbullismo.

L’art. 7 della Legge n. 71/2017 prevede lo strumento dell’ammonimento del Questore.

Nello specifico, nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d’ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali, commessi mediante la rete internet nei confronti di un minorenne, è possibile rivolgere al Questore istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta.

La richiesta potrà essere presentata dal minore (anche degli anni quattordici) in presenza del genitore o di altra persona esercente la responsabilità genitoriale presso qualsiasi ufficio di polizia e dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto.

Qualora l’istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi.

La legge non prevede un termine di durata massima dell’ammonimento, ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

A cura della Dott.ssa Rauzzino Mariantonietta

22/11/2021