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La sospensione del procedimento con messa alla prova: come funziona e quali sono i vantaggi

La messa alla prova è una modalità alternativa di definizione del processo penale, introdotta con la legge 28 Aprile 2014 n.67.

La norma cui fare riferimento per comprendere la portata dell’istituto è l’art. 168 bis c.p., che al comma 1 consente di individuare le condizioni che legittimano la richiesta della messa alla prova: l’imputato può chiedere la sospensione del procedimento penale per reati di minore allarme sociale, qualora si proceda per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva che, da sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, non superi i quattro anni, nonché qualora si proceda per i reati elencati al comma 2 art. 550 c.p.p., ovvero i reati per cui è prevista la citazione diretta a giudizio.

E’ necessario che la domanda provenga da chi non sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale, professionale o per tendenza, da colui al quale non sia stata già concessa e poi revocata, o da colui al quale non sia stata concessa con esito negativo: può essere concessa una sola volta.

La messa alla prova pertanto, implica la sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado e grazie ad essa l’imputato evita il processo e la condanna, ed accetta di svolgere dei lavori socialmente utili al fine di arrivare ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato. Inoltre grazie ad essa sul casellario giudiziale non verrà iscritta nessuna condanna, la fedina penale risulterà pulita e senza precedenti penali: questo è sicuramente un aspetto vantaggioso dell’istituto in questione, si tratta di una causa di estinzione del reato. Ovviamente tale risultato potrà essere conseguito soltanto in caso di esito positivo della prova.

Il trattamento consiste nell’affidamento dell’imputato all’ufficio di esecuzione penale esterna affinché svolga con dedizione e diligenza un lavoro di pubblica utilità, ovviamente a titolo gratuito ed a favore della collettività intera, nonché nella piena riparazione delle conseguenze dannose che siano scaturite dal reato. L’imputato è tenuto anche al risarcimento del danno cagionato con la sua condotta criminosa. In alcuni casi, accanto a tali attività, il trattamento può prevedere che vengano imposti determinati obblighi all’imputato, come ad esempio il divieto di frequentare determinati luoghi, a cui si aggiunge il necessario e perenne contatto con l’ufficio di esecuzione penale volto al reinserimento ed alla reintegrazione dell’imputato nella società.

Gli uffici di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) rappresentano un’articolazione del Ministero della Giustizia e sono deputati proprio alla presa in carico delle persone sottoposte a misure esterne all’istituto penale. Spesso in ambito penale e penitenziario, quando sentiamo parlare di esecuzione penale si pensa subito alla pena detentiva, al carcere. In realtà, recenti impianti normativi ci invitano ad una riconsiderazione della sanzione penale come una misura da vivere nella comunità e con la comunità, al fine di raggiungere lo scopo rieducativo della pena sancito dalla Costituzione italiana all’art. 27 comma 3.

L’istituto risponde sicuramente anche ad esigenze di deflazione processuale e penitenziaria, vuole contribuire a porre un rimedio al problema del sovraffollamento carcerario. A tal proposito con la riforma del processo penale, Legge 27 settembre 2021 n.134 contenente la “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia ripartiva e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”,  è stato proposto un innalzamento della soglia di accesso ai reati puniti con pena massima fino a sei anni,nonché la possibilità di richiesta da parte del pubblico ministero. Sicuramente ciò amplierebbe potenzialmente l’area di applicazione del rito alternativo e sfiderebbe il difensore ad esercitare la sua capacità di individuare possibili percorsi alternativi rispetto al processo. Ma certamente responsabilizzerebbe anche il pubblico ministero, che si troverebbe nella posizione di dover cercare soluzioni alternative già in fase di indagini.

16/11/2021