A seguito della crisi economico-sociale causata dalla pandemia, il governo italiano ha messo in campo una serie di misure di sostegno alla famiglia, agendo su più fronti, attraverso il Decreto Sostegni e il Decreto Sostegni bis. Al Reddito di Cittadinanza introdotto nel 2019, si sono aggiunti diversi bonus come quello a favore dei genitori separati e divorziati ed il recentissimo Assegno Unico universale.
Relativamente al bonus genitori separati o divorziati, la legge di conversione con modifiche del Decreto Sostegni ha istituito per l’anno 2021 un fondo di 10 milioni di euro per l’erogazione di una parte o dell’intero assegno di mantenimento fino ad 800 euro al mese per chi abbia difficoltà a versare l’assegno a seguito della interruzione/sospensione/perdita del lavoro durante l’emergenza Covid.
Il contributo riguarda solo il mantenimento dovuto ai figli, non anche quello in favore dell’ex coniuge. Quanto all’Assegno Unico universale, la normativa di riferimento è legge delega 46/2021. Il nuovo Assegno Unico universale spetterà ad ogni tipo di famiglia con figli a carico fino a 21 anni. La misura entrerà a far parte del nostro sistema solo a partire da gennaio 2022; nel frattempo è stata autorizzata, con una misura-ponte, l’erogazione di un assegno temporaneo mensile per i figli a carico fino a 18 anni. Per accedere all’Assegno Unico, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE non superiore a 50.000 euro annui.
L’Assegno Unico universale, proprio perché basato sul principio universalistico, comporterà la soppressione di una serie di misure attualmente in essere:
- Gli ANF (Assegni al nucleo familiare) per i nuclei con almeno tre figli;
- Gli ANF dei comuni;
- Le detrazioni fiscali per i figli a carico;
- Le misure legate alla natalità, fatta eccezione per il Bonus Bebè.
Per i nuclei familiari che già percepiscono gli ANF sarà riconosciuta nella fase ponte (luglio-dicembre 2021) una maggiorazione.
La legge delega n.46/2021, all’art.1, stabilisce che in caso di separazione legale o di annullamento/ scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; in caso di affido condiviso, sempre in mancanza di accordo, l’assegno è ripartito in pari misura tra i genitori. L’Assegno Unico, a differenza del Reddito di Cittadinanza, non concorre alla determinazione del reddito.
Lo stesso è compatibile con tutte le misure previste a livello regionale e locale nonché con il Reddito di Cittadinanza.
Con riguardo alla interazione tra la percezione del Reddito di Cittadinanza e la percezione dell’assegno divorzile (che ha una funzione assistenziale e in egual misura compensativa e perequativa, così come stabilito dalle Sezioni Unite nella sent. n. 18287/2018) è sorta la seguente questione giuridica: è giusto che chi beneficia del Reddito di Cittadinanza percepisca anche l’assegno divorzile?
La recente giurisprudenza ritiene che la percezione del Reddito di Cittadinanza rientri tra i giustificati motivi che determinano il miglioramento delle condizioni economiche del coniuge beneficiario dell’assegno, con conseguente possibilità di riduzione dell’assegno da parte del giudice.
Quando l’assegno ha una mera funzione assistenziale (si pensi ad una giovane donna che per sua scelta sia rimasta priva di reddito) il giudice potrebbe ben arrivare ad escludere la possibilità di vedersi riconosciuto un assegno divorzile. In tal senso, la Corte d’Appello di Reggio Calabria nel febbraio 2020, il Tribunale di Roma nel luglio 2020 ed il Tribunale di Imperia nel gennaio 2021, hanno confermato la tesi secondo la quale non si ha diritto ad un assegno di divorzio se ci si trova in uno stato di disoccupazione volontaria e si hanno i requisiti per accedere al Reddito di Cittadinanza. Diverso è il caso in cui l’assegno abbia una funzione perequativa e compensativa (si pensi al caso di una donna di una certa età senza patrimonio e senza reddito che abbia rinunciato alla sua carriera professionale per dedicarsi al coniuge ed ai figli). In tale circostanza, dovrà in ogni caso essere riconosciuto un assegno divorzile a prescindere dalla percezione del Reddito di Cittadinanza. Due sentenze del Tribunale di La Spezia del dicembre 2020 e del gennaio 2021 hanno confermato il principio secondo il quale, quando l’assegno di divorzio ha una funzione compensativa e perequativa, esso è dovuto e non può essere sostituito dal Reddito di Cittadinanza.
Possono però verificarsi una serie di inconvenienti. In primo luogo si pensi al fatto che, come ben sappiamo, all’atto di presentazione del ricorso di separazione o di divorzio, la parte è tenuta a presentare l’ISEE, che però rappresenta la situazione economica del richiedente dell’anno precedente.
Ben potrebbe accadere, pertanto, che il giudice si trovi a valutare una situazione economica diversa da quella effettiva, avendo magari la parte nel frattempo richiesto ed ottenuto il Reddito di Cittadinanza; oppure potrebbero esserci casi in cui il giudice neghi l’assegno divorzile in considerazione della possibilità di poter accedere al Reddito di Cittadinanza che però in concreto potrebbe non essere riconosciuto; dunque il coniuge più debole corre il rischio di ritrovarsi privo sia dell’assegno di divorzio che del Reddito di Cittadinanza.