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Vittime del dovere: requisiti e benefici

La normativa che riguarda le vittime del dovere, le vittime del servizio e le vittime del terrorismo è caratterizzata da un substrato normativo che si è protratto per lunghi anni. Pertanto si presenta frammentata ed eterogenea.

L’esigenza di equiparare le posizioni nonché i benefici a queste corrispondenti, ha indotto il Legislatore alla promulgazione della L. n. 266/2005 ed alla conseguente emanazione del D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243 che disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze economiche.

L’art. 1 L. n. 266/2005[1]difatti al comma 563, definisce “vittime del dovere” tutti i soggetti espressamente elencati nell’art. 3 L. n. 466/1980[2]recante “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”. Il comma in commento inserisce in tale locuzione anche “gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito una invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

  1. nel contrasto ad ogni tipo di criminalità
  2. nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  3. nella vigilanza ad infrastrutture militari o civili;
  4. in operazioni di soccorso;
  5. in attività di tutela della pubblica incolumità;
  6. a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non, necessariamente, caratteristiche di ostilità.”

Il successivo comma  564 delle citata Legge dispone che: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.”

In virtù del combinato disposto degli articoli di legge di cui innanzi, nella categoria di vittime del dovere devono essere ricompresi, sussistendone i presupposti:

  • magistrati ordinari;
  • militari facenti parte dell’Arma dei carabinieri;
  • militari facenti parte del Corpo della Guardia di Finanza;
  • militari facenti parte del Corpo degli agenti di custodia;
  • personale facente parte del Corpo forestale dello Stato;
  • funzionari di pubblica sicurezza;
  • personale facente parte del Corpo di Polizia femminile;
  • personale civile facente parte dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
  • vigili del fuoco;
  • personale appartenente alle Forze Armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso;
  • altri dipendenti pubblici.

Fin dalla stesura della su citata Legge n. 266/2006, il Legislatore ha perseguito l’obiettivo di estendere i benefici già previsti per le “vittime del terrorismo”, intendendosi per queste tutti i “cittadini italiani, stranieri o apolidi, deceduti o feriti a causa di atti terroristici verificatisi nel territorio nazionale o tutti quei cittadini italiani deceduti o feriti a causa di atti terroristici o stragi di tale natura, verificatisi nel territorio extranazionale[3], anche alle vittime del dovere.

Tuttavia, considerato l’ingente quantitativo di benefici previsto, la Pubblica Amministrazione, per tempi assai lunghi, ha interpretato in maniera restrittiva la portata dei commi 563 e 564 dell’art. 1 L. n. 266/2006, respingendo la maggior parte delle domande proposte in tal senso anche sulla base dell’interpretazione discrezionale dei concetti di “missione” e di “particolari condizioni ambientali ed operative” di cui al comma 564.

Sul punto, il successivo parere n. 2526/2010promosso dal Consiglio di Stato, tenendo conto anche di svariate sentenze sull’argomento messe a punto dalla Suprema Corte di Cassazione, ha poi ridefinito tali concetti chiarendo che tutti i benefici spettanti alle “vittime del dovere” dovessero essere estesi anche “a tutti coloro che nell’esecuzione di qualsiasi tipo di ordine o comando riportino menomazioni riconducibili ai maggiori pericoli derivanti dalle particolari condizioni ambientali od operative che hanno caratterizzato il contesto in cui sono stati chiamati ad agire[4].

In altre parole, la giurisprudenza ha ammesso che l’invalidità può derivare, indistintamente, da infermità o da lesioni ribadendo che, al fine dell’ottenimento di tali benefici, sarà sufficiente fornire la prova che l’operatore sia rimasto invalido in conseguenza dello svolgimento di una delle attività codificate al comma 563 dell’art. 1 L. n. 266/2006.

I benefici di natura economica[5]concessi a tali categorie di individui sono:

  • Elargizione speciale pari a 2.000 euro per punto percentuale di invalidità fino ad un massimo di Euro 200.000[6];
  • Assegno mensile vitalizio di Euro 500,00;
  • Speciale assegno vitalizio mensile di Euro 1.033,00.

In relazione, invece, ai benefici di natura non economica si ricordano, a titolo esemplificativo, la possibilità di ricevere assistenza psicologica gratuita, l’accesso privilegiato alle borse di studio, l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario e l’assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altra categoria[7].

La richiesta per l’accertamento dello status e la conseguente erogazione dei benefici deve pervenire dall’interessato all’amministrazione di riferimento.

Entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo del Ministero, l’ufficio competente deve provvedere al pagamento.

Qualora non venga accettata la richiesta della vittima è possibile ricorrere ex art. 422 c.p.c. e ss. al Giudice del Lavoro competente.

Anche in vista dell’attuale situazione emergenziale, dovuta al contagio da COVID-19, si è a lungo discusso sul tema “vittime del dovere”.

Invero, le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 adottate dal Governo, mentre da un lato impongono a tutti di “restare in casa”, dall’altro prescrivono ad altre categorie di soggetti importanti compiti di controllo e sicurezza della collettività.

Invero, carabinieri, poliziotti, finanzieri nonché agenti della Polizia Municipale sono in prima linea a fronteggiare la lotta contro il Covid-19, impegnati in attività di controllo, posti di blocco e nel pattugliamento.

Sotto questo punto di vista, quindi, tali simili categorie di pubblici dipendenti, e dunque tutti gli appartenenti al comparto di difesa e soccorso pubblico, che continuano lo svolgimento delle loro attività in presenza del SARS-CoV-2, esponendosi così ad enormi rischi per la loro salute, sono chiaramente rientranti nella categoria di cui all’art. 1 L. n. 266/2006 e, qualora riportino invalidità permanenti a causa del Coronavirus, potranno certamente rivendicare i loro benefici di legge, connessi allo status di “vittima del dovere”.

[1]L. n. 266/2005: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – Legge Finanziaria 2006.

[2]Art. 3 L. n. 466/1980: “Ai magistrati ordinari, ai militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d’impiego, è concessa un’elargizione nella misura di lire 100 milioni”.

[3]Esposito G. – Proietti M. – Venanzoni A.; “Le vittime del dovere”, Key Editore, 2019.

[4]Parere Consiglio di Stato n. 2526/2010– rientrano in tale ipotesi “tutti i fatti che abbiano esposto il soggetto a maggior impegno psico-fisico o a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” ex. D.P.R. n. 243/2006.

[5]I benefici vengono concessi per tutti gli eventi occorsi a decorrere dal 1/1/1961, in Italia o all’estero, e possono essere richiesti in ogni tempo, senza termini decadenziali, ossia anche molti anni dopo l’evento da cui siano dipese le menomazioni o il decesso.

[6]Con rivalutazione monetaria in ipotesi di inidoneità al servizio o invalidità non inferiore all’80%.

[7]Tale diritto è esteso ai figli e al coniuge in caso di decesso o di invalidità che non consenta la prosecuzione dell’attività lavorativa.