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SEPARAZIONE, DIVORZIO, CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO e di affido di figli minori nati fuori del matrimonio, se d’accordo, non si compare davanti al Giudice ma solo davanti all’Avvocato.

L’Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense riunita in modalità telematica il giorno 8 aprile, ha approvato delibera, contenentiiniziative per favorire la ripresa delle attività di assistenza nel periodo di emergenza e altre iniziative in ambito familiare…

In particolare all’art. 3)Procedimenti giudiziari consensuali di separazione, divorzio, cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affidamento di figli minori nati fuori dal matrimonio.

…….. che consente, nei soli casi di procedimenti di natura consensuale in ambito familiare e su richiesta delle parti tramite i difensori, di promuovere la c.d. “trattazione scritta” manifestando (nello stesso ricorso ovvero, nei casi di procedimenti ad oggi instaurati, con successiva istanza congiunta da depositare nel fascicolo telematico) la rinuncia a comparire e la conferma integrale delle condizioni di ricorso, ribadendo la volontà di non riconciliarsi.

All’esito della istanza di trattazione scritta il Tribunale provvederà alla emissione del provvedimento definitivo (omologa, sentenza, decreto) provvedendo poi all’acquisizione per via telematica del parere del Pubblico Ministero.

Fonte: ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

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https://www.organismocongressualeforense.news/wp-content/uploads/2018/01/OCF-delibera-8.4.2020-misure-urgenti-diritto-di-famiglia.pdf