Focus, Nullità Matrimoniali

Affidamento dei figli, la Cassazione: al genitore che vieta all’ex di vedere il proprio figlio deve essere revocato l’affidamento

Affidamento dei Figli dopo il divorzio

 

Con la sentenza n. 6919/2016 la Cassazione ha sancito un importante principio in materia di affidamento della prole.

La Suprema Corte ha evidenziato che finalità fondamentale delle pronunce sull’affidamento della prole è preservare il diritto alla bigenitorialità, inteso come esigenza primaria e fondamentale del minore di ricevere affetto, cura, attenzione, educazione e istruzione da entrambi i genitori.

Nel caso in esame la madre lasciava la residenza comune e portava via con sé la figlioletta nata dalla relazione con l’ex compagno.

Il Tribunale disponeva l’affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, collocandola presso la madre.

Rilevato l’atteggiamento della minore di netto rifiuto della figura paterna, il padre ricorreva alla Corte di Appello chiedendo indagini che accertassero le ragioni dell’ostilità della figlia nei suoi confronti e aiutassero la ripresa dei rapporti padre-figlia.

Ma la Corte di Appello confermava l’affido condiviso ed il collocamento della minore presso la madre e la situazione purtroppo non mutava.

Il padre proponeva, quindi, ricorso per Cassazione denunciando la condotta della madre, che aveva impedito in tutti i modi il rapporto della figlia con il padre e che, altresì, mai era intervenuta in maniera adeguata quando la minore esternava atteggiamenti ostili nei confronti della figura paterna

La Corte di Cassazione con la decisione in esame ha accolto il ricorso.

Afferma la Suprema Corte che tra i requisiti di idoneità genitoriale, ai fini dell’affidamento o collocamento della prole, è rilevante accertare la capacità dei genitori di individuare i bisogni dei figli, tra i quali , in primis si evidenzia la capacità di riconoscere le loro esigenze affettive, che si identificano anche nella capacità di “preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare , al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sull’altro genitore”.

Sostiene   la Corte di Cassazione che in tema di affidamento di figli minori il giudizio prognostico deve essere effettuato nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, esaminando la capacità dei genitori di crescere ed educare i figli nella nuova situazione creatasi a seguito della disgregazione dell’unione , tenendo nel dovuto conto , in base ad elementi oggettivi, il modo in cui i genitori in precedenza hanno svolto i propri compiti, le rispettive capacità di relazione affettiva, la loro personalità , l’ambiente sociale e familiare che ciascuno di loro può offrire alla prole, fermo restando in ogni caso il rispetto del principio della bigenitorialità, che deve essere inteso come presenza affettivo – relazionale di entrambi i genitori nella vita dei figli, in modo da garantire loro una stabile e salda relazione emotiva con entrambi i genitori, che hanno il dovere di collaborare per la loro cura, assistenza, educazione e istruzione.

In altre parole il giudice, nel determinare a quale genitore affidare i figli, deve verificare se uno dei due abbia posto  in essere condotte volte ad allontanare il figlio dall’altro genitore, demolendone la figura con denigrazioni di vario genere. –

La Suprema Corte, nell’affermare questo importantissimo principio ha affrontato una questione da sempre molto accesa: la possibile presenza della cosiddetta “PAS”, ossia la sindrome di alienazione parentale. –

E al riguardo la sentenza in commento segna davvero una svolta decisiva ritenendo sufficiente che il giudice chiamato a decidere sull’affidamento dei minori abbia riguardo al caso concreto, ossia verifichi se, davvero, vi sia il tentativo di allontanamento dei figli da uno dei due genitori, allontanamento provocato dal comportamento colpevole dell’altro, a prescindere dalla sussistenza di una patologia clinica accertabile.

In pratica quando un genitore lamenta l’allontanamento morale e materiale del figlio da sé, a causa delle subdole condotte dell’ex, il giudice non è necessariamente tenuto a fornire un giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della patologia in questione, ma si può limitare a verificare la veridicità in fatto dei comportamenti tenuti dall’altro, utilizzando i comuni mezzi di prova e anche le presunzioni.

La sentenza costituisce senz’altro un baluardo a tutela del diritto alla bigenitorialità purtroppo spesso compromesso.